Ricorso per cassazione inammissibile senza trascrizione del ricorso introduttivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10725 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che presupponga un’interpretazione della domanda di primo grado diversa da quella adottata dal giudice di merito è inammissibile, a norma degli artt. 366 e 369 c.p.c., se non riporta la trascrizione delle parti salienti dell’atto introduttivo e non ne documenta l’avvenuta produzione. L’onere di specifica indicazione e di deposito degli atti processuali non può essere assolto facendo riferimento al contenuto di atti successivi, come il ricorso in riassunzione, né può essere superato dalla mera allegazione del principio secondo cui la domanda va interpretata considerando l’atto nel suo complesso, quando la verifica di tale assunto richieda l’esame del ricorso introduttivo.
Il Fatto
I lavoratori, docenti a tempo determinato con reiterate supplenze sino al termine delle lezioni, agivano in giudizio per ottenere la conversione del rapporto, il risarcimento del danno, le differenze retributive e il pagamento delle mensilità estive. La Corte d’Appello, in sede di rinvio dopo la pronuncia rescindente, rigettava le domande relative alla progressione stipendiale, ritenendo che i ricorrenti non avessero richiesto quella “per gradoni”.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha esaminato l’unico motivo di ricorso, con cui i lavoratori deducevano la violazione dell’art. 112 c.p.c., anche in relazione all’art. 394, comma 3, c.p.c.. Essi sostenevano che la Corte di rinvio avesse attribuito indebita rilevanza al riferimento, operato solo a fini quantificatori, all’art. 53 della legge n. 312/1980, laddove l’atto introduttivo, considerato nel suo complesso, conteneva la richiesta della medesima progressione stipendiale dei docenti di ruolo.
Il motivo è stato giudicato inammissibile. L’art. 366, n. 4, c.p.c. impone la specifica indicazione degli atti processuali su cui il motivo si fonda; l’art. 369, n. 4, c.p.c. impone il deposito degli stessi atti. Poiché il ricorso si basava sulla circostanza, negata nella sentenza impugnata, che il ricorso introduttivo contenesse la domanda di applicazione dei c.d. “gradoni”, era necessaria la trascrizione dello stesso, almeno nelle parti di interesse, e la sua produzione.
La Corte ha rilevato che il ricorso per cassazione non trascriveva le parti rilevanti del ricorso di primo grado, ma si limitava a riportare il tenore del ricorso in riassunzione, atto irrilevante rispetto alla ratio decidendi impugnata. Inoltre, il ricorso introduttivo non risultava depositato nel fascicolo d’ufficio telematico, né era stato assolto l’onere di localizzazione della produzione nel fascicolo di legittimità, come richiesto dalle Sezioni Unite n. 34469/2019.
La mancanza di tali condizioni non poteva essere superata dal rilievo che i lavoratori avevano chiesto la progressione “in misura non inferiore” a quella prevista dalla legge, poiché la verifica dell’assunto relativo alla funzione meramente quantificatoria di tale riferimento esigeva l’esame completo dell’atto introduttivo. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese.
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Nota della Redazione
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