Ricorso in cassazione generico e motivi privi di specificità: inammissibile (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15668 del 05.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione, a critica vincolata, i motivi di ricorso devono possedere i caratteri della specificità, della completezza e della riferibilità alla decisione impugnata. La proposizione di censure prive di attinenza al decisum è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesta dall’art. 366, n. 4, cod. proc. civ. e determina l’inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio. L’illustrazione del motivo esige l’espressione delle ragioni del dissenso verso la decisione impugnata, formulate in termini idonei a integrare una critica precisa e pertinente. Le carenze strutturali del ricorso non possono essere sanate dalla memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale, che ha la sola funzione di illustrare e chiarire le ragioni già svolte.

Il Fatto

Un dirigente medico, dipendente di una azienda sanitaria locale, ha impugnato due sanzioni disciplinari di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, irrogate con distinti provvedimenti. Il Tribunale ha rigettato il ricorso e la Corte d’Appello ha confermato la decisione.

Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo. La struttura sanitaria ha resistito con controricorso, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso. Nel corso del giudizio è intervenuta la revoca del mandato al precedente difensore e la costituzione di un nuovo difensore, con deposito di memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina l’eccezione preliminare di inammissibilità e la ritiene fondata. Richiama l’orientamento consolidato secondo cui, nel giudizio di legittimità, i motivi devono avere i caratteri della specificità, della completezza e della riferibilità alla decisione impugnata.

Il motivo articola una narrazione che intreccia in modo disorganico fatti processuali e storici e considerazioni giuridiche, senza indicare i motivi di impugnazione che intende proporre ai sensi dell’art. 360, cod. proc. civ., né le specifiche statuizioni della sentenza d’appello da sottoporre a critica, né le ragioni delle censure.

La Corte ribadisce che, essendo il giudizio di cassazione a critica vincolata, l’illustrazione del motivo impone di esprimere le ragioni del dissenso verso la decisione impugnata in termini idonei a soddisfare esigenze di specificità, completezza e riferibilità. Nel caso concreto il motivo, nella sostanza, sollecita una rimeditazione delle ragioni in fatto della decisione, non spettante alla Corte, che non può sovrapporre il proprio giudizio a quello di merito.

La Corte esclude poi che le carenze sostanziali e strutturali del ricorso, per violazione dell’art. 366, cod. proc. civ., possano essere sanate con la memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale. La memoria ex art. 378 o ex art. 380-bis.1, cod. proc. civ. ha solo la funzione di illustrare e chiarire le ragioni già svolte o di confutare le tesi avversarie, non di dedurre nuove eccezioni o sollevare nuove questioni.

Nel caso di specie la memoria del nuovo difensore, anziché limitarsi a illustrare le censure già formulate, ha sottoposto alla Corte tre motivi strutturati con indicazione dei vizi ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ., sostanziandosi in un’impugnazione ex novo della sentenza d’appello, in violazione dei termini di decadenza e del principio del contraddittorio. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio e al pagamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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