Inammissibile il ricorso che chiede la rilettura dei fatti di merito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17052 del 25.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur deducendo formalmente la violazione o falsa applicazione di norme di legge, la mancanza assoluta di motivazione o l’omesso esame di un fatto decisivo, miri in realtà a una rivalutazione dei fatti storici compiuta dal giudice di merito, realizzando così una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo e non consentito terzo grado di merito. Le censure che sollecitino la rilettura della documentazione prodotta e contestino l’apprezzamento della condotta di non contestazione non assolvono agli oneri dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., perché non riproducono in modo completo gli atti e i documenti richiamati né localizzano i provvedimenti che si assumono decisivi. La violazione di circolari ministeriali non integra, di per sé, motivo di ricorso per cassazione sotto il profilo della violazione di legge, poiché esse costituiscono meri atti amministrativi non provvedimentali, privi di norme di diritto e contenenti solo disposizioni di indirizzo interno all’Amministrazione che le emana.

Il Fatto

La ricorrente aveva partecipato a una procedura di stabilizzazione bandita da un ente pubblico di ricerca, in forza dell’art. 20, comma 1, d.lgs. n. 75/2017, e vi era stata assunta a tempo indeterminato nel profilo di Operatore tecnico. Aveva poi contestato la legittimità della clausola del bando che non consentiva al candidato di indicare nella domanda la categoria professionale per la quale intendeva concorrere, sostenendo che tale clausola rimetteva all’Amministrazione la scelta discrezionale delle posizioni valutabili.

Il Tribunale aveva respinto le domande e la Corte di Appello di Bologna aveva confermato la decisione, escludendo che la procedura implicasse valutazioni discrezionali e che potesse rilevare il contratto a tempo determinato stipulato dopo il 31.12.2017. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui l’ente ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

I due motivi, trattati congiuntamente per connessione logica, sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha rilevato anzitutto il difetto degli oneri imposti dall’art. 366, n. 6, cod. proc. civ.: le censure non riportano in modo completo le circolari ministeriali invocate e non sintetizzano né localizzano la sentenza di merito che avrebbe accertato lo svolgimento di mansioni superiori.

Nel merito delle doglianze, i giudici di legittimità hanno osservato che le censure, nel prospettare una rilettura della documentazione e nel denunciare la violazione del principio di non contestazione, sollecitano un inedito esame del fatto. Richiamando il consolidato orientamento della Corte, espresso tra le altre da Cass. S.U. n. 34476 del 2019 e Cass. n. 8758 del 2017, è stato ribadito che è inammissibile il ricorso che, sotto l’apparente deduzione di vizi di legittimità, miri a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un non consentito terzo grado di merito.

Quanto alla non contestazione, la Corte ha ricordato che spetta al giudice del merito apprezzare, nell’ambito del giudizio di fatto a lui riservato, l’esistenza e il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti allegati dalla controparte, richiamando Cass. n. 3680 del 2019 e Cass. n. 27490 del 2019.

Infine, il Collegio ha affermato che la violazione delle circolari ministeriali non costituisce motivo di ricorso per cassazione sotto il profilo della violazione di legge, poiché esse sono meri atti amministrativi non provvedimentali, privi di norme di diritto e contenenti disposizioni di indirizzo uniforme interno all’Amministrazione, richiamando Cass. n. 16644 del 2015, Cass. n. 19697 del 2018 e Cass. n. 23524 del 2024. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con l’attestazione dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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