Conto corrente unitario è qualificazione giuridica non fatto non contestato (Cass. civ. Sez. I n. 16045 del 10.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il carattere unitario di un rapporto di conto corrente, asseritamente svoltosi con più banche succedutesi nel tempo, non costituisce un fatto storico bensì una qualificazione giuridica. Esso non è quindi soggetto all’onere di specifica contestazione di cui all’art. 115, primo comma, seconda parte, cod. proc. civ., che riguarda solo i fatti posti a fondamento della qualificazione stessa. Ne consegue che la relativa verifica rientra nel potere-dovere del giudice, che può compierla d’ufficio sulla scorta delle circostanze di fatto ritualmente dedotte e non contestate. Il difensore che abbia chiesto la distrazione delle spese assume la qualità di parte nel giudizio di impugnazione solo se la sentenza impugnata non abbia pronunciato sull’istanza, l’abbia respinta, ovvero quando il gravame investa la pronuncia di distrazione.

Il Fatto

Una società correntista convenne in giudizio la banca per ottenere la restituzione di somme corrispondenti a vari addebiti ritenuti illegittimi, riferiti a quello che veniva prospettato come un unico rapporto di conto corrente. Il Tribunale accolse la domanda e condannò l’istituto al pagamento di oltre centomila euro, oltre accessori.

La Corte di appello, in parziale accoglimento del gravame della banca, ridusse la condanna a 1.075,00 euro. Accertò infatti che il preteso rapporto unitario era in realtà un triplice rapporto intercorso tra la correntista e tre istituti succedutisi nel tempo con soluzione di continuità, senza prova del transito del saldo da un conto all’altro. La Corte territoriale respinse anche l’eccezione di inammissibilità della contestazione del carattere unitario del rapporto, sul rilievo che l’accertamento rientrava nel potere-dovere del giudice. Contro questa decisione è stato proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto rilevato, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso nella parte proposta nell’interesse del difensore del socio, che aveva chiesto la distrazione delle spese nella fase di merito. Richiamando la propria giurisprudenza (Cass. Sez. III, ordinanza n. 3290 del 03.02.2022), ha ribadito che il difensore può assumere la qualità di parte nel giudizio di impugnazione solo se la sentenza impugnata non si sia pronunciata sull’istanza di distrazione, l’abbia respinta, oppure quando il gravame investa la pronuncia stessa. Poiché il ricorso riguardava il merito della controversia, la legittimazione spettava esclusivamente alla parte rappresentata.

Nel merito, i ricorrenti censuravano la statuizione secondo cui non era necessaria una specifica e tempestiva contestazione, da parte della convenuta, del carattere unitario del rapporto, deducendo la violazione degli artt. 2697 cod. civ., 167 e 115 cod. proc. civ.

La Corte ha giudicato il motivo infondato. Ha precisato che il carattere unitario del rapporto di conto corrente non attiene a un fatto storico — come presuppone l’art. 115 cod. proc. civ. nel prevedere la regola della rilevazione d’ufficio per i fatti non contestati — bensì a una qualificazione giuridica, che deve però fondarsi su precise circostanze di fatto, queste sì oggetto di possibile non contestazione.

Il ricorso, tuttavia, non specificava su quali fatti la correntista avesse basato la dedotta unitarietà del rapporto, limitandosi a indicare la numerazione del conto corrente. Secondo la Corte, tale indicazione non consente di verificare quali fossero le ragioni, e dunque i fatti posti a loro fondamento, del dedotto carattere unitario, essendo in astratto ipotizzabili varie spiegazioni: il mero cambio di numerazione del conto oppure il trasferimento del saldo del conto precedente in quello successivo.

La soccombenza ha regolato le spese. La Corte ha poi dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cass. Sez. Un. n. 4315 del 20 febbraio 2020). Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso quanto al difensore e lo ha rigettato quanto al socio, con condanna alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

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