Truffa del falso operatore bancario e bonifici disposti dal cliente (ABF Collegio di Torino n. 4832 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le operazioni di pagamento disposte direttamente dall’utilizzatore, ancorché il suo consenso sia stato viziato dal raggiro di un terzo ignoto, non possono qualificarsi come non autorizzate ai sensi dell’art. 10 d.lgs. n. 11/2010. Esse rientrano piuttosto tra le operazioni autorizzate, con la conseguenza che l’intermediario è esonerato dalla prova di autenticazione e non risponde a titolo di responsabilità oggettiva. Il vizio della volontà, se del caso, è questione estranea alla disciplina dei servizi di pagamento e non fonda il diritto al rimborso previsto dalla PSD2. Il ricorso che investa più rapporti, alcuni dei quali facenti capo al cliente come consumatore e altri come non consumatore, è ammissibile e va deciso nel merito, con composizione dell’organo adeguata alla tipologia di parte coinvolta.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di due conti correnti presso l’intermediario — uno intestato al proprio studio tecnico e uno personale — riferisce di essere stato vittima, in data 03/10/2025, di un raggiro fraudolento ad opera di sedicenti operatori bancari contattatolo tramite una chat. Sotto inganno venivano disposti bonifici istantanei a favore di ignoti per importi non coerenti con il suo profilo operativo.
Dopo il reclamo, riscontrato negativamente, e un rimborso solo parziale, il ricorrente ha adito l’ABF chiedendo la restituzione di € 7.809,00 oltre interessi. L’intermediario ha resistito sostenendo che tutte le disposizioni erano state personalmente eseguite dal cliente, con corretta autenticazione tramite device certificato, codice segreto e notifiche PUSH, e invocando l’inapplicabilità della disciplina PSD2.
La motivazione del Collegio
Il Collegio affronta anzitutto un profilo di ordine procedurale. Poiché le operazioni contestate gravano su due rapporti distinti, rispetto ai quali il ricorrente riveste rispettivamente la qualifica di consumatore e di non consumatore, il ricorso è ammissibile e va deciso nel merito per tutti i rapporti. Tuttavia, per assicurare che la composizione dell’organo sia adeguata alla tipologia delle parti, la decisione viene articolata in due parti autonome, ciascuna riferita ai rapporti riconducibili all’una o all’altra qualifica.
Nel merito, il nodo è la qualificazione delle operazioni. Il ricorrente sostiene che il consenso, carpito mediante raggiro, sarebbe invalido e che dunque le disposizioni andrebbero trattate come non autorizzate, con conseguente onere della banca di provare l’autenticazione. Il Collegio respinge questa impostazione. Le dichiarazioni rese dal ricorrente nel ricorso, nella replica e nella denuncia non lasciano dubbi sul fatto che tutte le operazioni siano state eseguite direttamente e personalmente dal cliente, ancorché sotto la “direzione” di soggetti terzi ignoti.
Da qui il principio: le operazioni compiute dall’utilizzatore sulla base di un consenso viziato dal raggiro di un terzo non sono non autorizzate ex art. 10 d.lgs. n. 11/2010, ma rientrano tra quelle autorizzate. Il Collegio richiama l’orientamento consolidato dei Collegi (Collegio di Milano, decisioni n. 2419/2025, n. 432/2023 e n. 12726/2022; Collegio di Roma, decisione n. 8538/2021; Collegio di Milano, decisione n. 8200/2025). Ne consegue che l’intermediario è esonerato dalla prova di autenticazione e non è configurabile alcuna responsabilità oggettiva a suo carico.
Il Collegio rileva inoltre la genericità del ricorso: i fatti non sono adeguatamente circostanziati e non sono prodotti nemmeno gli screenshot delle interlocuzioni con i truffatori. La disciplina richiamata è quella del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, modificato dal d.lgs. 15 dicembre 2017, n. 218 di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 (PSD2). Alla luce di tutto ciò, il ricorso è rigettato in entrambe le parti in cui è articolato, con assorbimento delle restanti eccezioni.
Nota della Redazione
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