Vittime del dovere: giurisdizione del giudice ordinario sul diritto soggettivo (Cass. civ. Sez. Un. n. 16130 del 11.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di benefici previsti in favore delle vittime del dovere dalla legge n. 266/2005, il legislatore configura un diritto soggettivo e non un interesse legittimo, poiché la pubblica amministrazione è priva di discrezionalità sia in ordine alla decisione di erogare le provvidenze sia in ordine alla loro misura. Tale diritto non rientra nell’ambito di quelli inerenti il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici e ha natura prevalentemente assistenziale. Ne consegue che la competenza è regolata dall’art. 442 cod. proc. civ. e la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell’assistenza sociale.

Il Fatto

Il ricorrente, ufficiale di polizia in servizio presso un ufficio di polizia di frontiera, ha proposto domanda davanti al giudice ordinario per il riconoscimento dei benefici previsti dalla normativa sulle vittime del dovere. Le provvidenze erano state negate con un provvedimento del Ministero dell’Interno.

Il Tribunale adito ha declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo. In sede di riassunzione il TAR per il Lazio ha sollevato d’ufficio conflitto negativo di giurisdizione, chiedendo che fosse dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario in continuità con i principi affermati dalle Sezioni unite. La Procura generale ha concluso nello stesso senso.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla definizione legislativa delle vittime del dovere. L’art. 1, comma 563, della legge n. 266/2005 individua i soggetti destinatari delle provvidenze e le attività tipizzate nel cui contesto devono essere riportate le lesioni o la morte. Il successivo comma 564 estende i benefici ai soggetti equiparati, ossia a coloro che abbiano contratto infermità in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura.

Il Collegio sottolinea che il modello di selezione delle attività equiparabili non opera mediante tipizzazione di singole attività, ma attraverso una fattispecie aperta, volta a tutelare tutto ciò che sia avvenuto, per eccezionali situazioni, in occasione di missioni di qualunque natura. Ne deriva che il legislatore ha inteso proteggere anche situazioni non preventivamente individuate.

Su questa cornice normativa si innesta il principio già affermato dalle Sezioni unite con la sentenza n. 23300 del 2016, alla quale la Corte intende dare continuità. Sussistendo i requisiti previsti, i destinatari vantano una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una pubblica amministrazione priva di discrezionalità.

Il diritto in questione non rientra nell’ambito di quelli inerenti il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo riguardare anche soggetti che non abbiano con l’amministrazione un simile rapporto, ma che abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio. Esso ha inoltre natura prevalentemente assistenziale.

Da tali premesse discende che la competenza è regolata dall’art. 442 cod. proc. civ. e che la giurisdizione spetta al giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell’assistenza sociale. La Corte dichiara pertanto la giurisdizione del giudice ordinario. Nessun provvedimento sulle spese viene adottato, in mancanza di attività difensiva delle parti e per la natura ufficiosa del procedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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