Inappellabilità e ricorso per cassazione avverso sentenze di equità del giudice di (Cass. civ. Sez. I n. 16132 del 11.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità necessaria, ai sensi dell’art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., sono soggette all’appello a critica vincolata disciplinato dall’art. 339, terzo comma, cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 40 del 2006, esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, delle norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia. Il ricorso per cassazione avverso tali decisioni è ammissibile solo nelle due ipotesi dell’art. 360, secondo comma, cod. proc. civ. — accordo delle parti per omettere l’appello — e dell’art. 114 cod. proc. civ. — pronuncia secondo equità su concorde richiesta delle parti. Al di fuori di tali casi il ricorso è inammissibile, anche in relazione a motivi attinenti alla giurisdizione, alla competenza e al difetto di motivazione.
Il Fatto
Un avvocato conveniva in giudizio una banca per ottenere il rimborso della somma di euro 217,50 corrisposta a titolo di imposta di registro in relazione alla registrazione di una precedente sentenza. Il giudice di pace, con sentenza n. 22701 del 2019, accoglieva la domanda, qualificando l’imposta come spesa di registrazione del provvedimento e ponendola, nei rapporti interni tra obbligati solidali, a carico della parte soccombente, con diritto di regresso di chi aveva versato l’intero importo.
La banca proponeva ricorso per cassazione articolando cinque motivi: nullità del giudizio di primo grado per difformità nella indicazione della data di udienza tra atto di citazione e nota di iscrizione a ruolo; difetto di interesse ad agire dell’attore; violazione del ne bis in idem per la formazione di un nuovo titolo esecutivo sul medesimo credito; abusiva parcellizzazione del credito; eccessività delle spese di lite liquidate rispetto al valore della controversia. L’intimato non svolgeva attività difensiva.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare la questione della ammissibilità del ricorso, qualificando la controversia come avente ad oggetto profili di equità necessaria ai sensi dell’art. 113, secondo comma, cod. proc. civ. Il potere di decidere secondo equità si distingue in due ipotesi: quella necessaria, imposta dal legislatore ed esclusivamente attribuita al giudice di pace, e quella facoltativa o concordata, subordinata alla richiesta concorde delle parti ex art. 114 cod. proc. civ.
Il collegio ricostruisce l’evoluzione normativa. Nella formulazione anteriore al d.lgs. n. 40 del 2006, l’art. 339 cod. proc. civ. prevedeva l’inappellabilità delle sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità, assoggettandole al solo ricorso in cassazione quali sentenze emesse in unico grado. La riforma ha introdotto l’appello a critica vincolata, ammesso esclusivamente per i motivi tassativi indicati dalla norma, con la finalità di alleggerire il carico della Corte di legittimità in ordine alla giustizia minore.
Il percorso argomentativo della Corte chiarisce che l’unico rimedio impugnatorio ordinario avverso le sentenze di equità necessaria è l’appello a motivi limitati ex art. 339, terzo comma, cod. proc. civ., e ciò anche in relazione a motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione di norme sulla competenza e al difetto di motivazione. Il ricorso per cassazione resta ammissibile solo in due ipotesi: l’accordo delle parti per omettere l’appello ex art. 360, secondo comma, cod. proc. civ., ovvero la pronuncia secondo equità su concorde richiesta delle parti ex art. 114 cod. proc. civ.
La Corte richiama il consolidato orientamento di legittimità (Sez. VI-3 n. 34524 del 2021; Sez. VI-1 n. 27356 del 2017; Sez. II n. 1517 del 2024) e la Corte costituzionale n. 206 del 2004, che ha statuito come il giudice di pace, nel decidere secondo equità, debba rispettare le norme processuali, costituzionali e comunitarie. La riforma dell’art. 339 cod. proc. civ. ha recepito tali indicazioni.
Poiché la sentenza impugnata è stata pubblicata il 30 agosto 2019, trova applicazione l’art. 339, terzo comma, cod. proc. civ. nel testo successivo al d.lgs. n. 40 del 2006. Il ricorso per cassazione è pertanto inammissibile, dovendosi la decisione impugnare con l’appello a critica vincolata, ove ricorrano i motivi tassativi di cui alla citata disposizione. Non si provvede sulle spese in assenza di attività difensiva dell’intimato.
Nota della Redazione
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