Risoluzione dell’associazione in partecipazione ed effetti restitutori delle prestazioni eseguite (Cass. civ. Sez. I n. 16442 del 13.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La risoluzione per inadempimento del contratto di associazione in partecipazione produce un duplice effetto: liberatorio per le prestazioni ancora da eseguire e restitutorio per quelle già eseguite. L’art. 1458 c.c. non si applica all’associazione in partecipazione secondo lo schema dell’art. 2549 c.c., che non è contratto ad esecuzione continuata o periodica. La retroattività della pronuncia costitutiva comporta, nei contratti a prestazioni corrispettive, l’obbligo di restituzione di quanto ricevuto da ciascun contraente, a prescindere dall’imputabilità dell’inadempimento. Resta fermo il riconoscimento del compenso per le attività comunque effettuate, non ripetibili e delle quali la parte abbia tratto profitto, per evitare un’illegittima locupletazione.
Il Fatto
Una società, che gestisce aree commerciali all’interno di una grande stazione ferroviaria, stipula con una società organizzatrice di eventi culturali un contratto di associazione in partecipazione, cui seguono due contratti integrativi. L’associante mette a disposizione aree espositive e un bookshop; l’associato si impegna ad allestire eventi, a gestire il bookshop e a corrispondere una partecipazione agli utili.
Entrambe le parti si imputano reciproci inadempimenti. Il Tribunale respinge le domande principali e riconvenzionali. La Corte d’Appello, in riforma, dichiara il contratto risolto per inadempimento dell’associante e condanna l’associato al pagamento di somme in favore dell’associante, rigettando le domande risarcitorie. Propongono ricorso per cassazione entrambe le parti, principale e incidentale.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo l’associato censura la condanna al pagamento di somme fondata sugli stessi contratti dichiarati risolti, deducendo la violazione dell’art. 1458 c.c. e la piena retroattività degli effetti della risoluzione. La Corte rigetta la censura, chiarendo che la pronuncia di risoluzione ex art. 1453 c.c. ha natura costitutiva e opera dalla data della decisione, non della domanda.
Il punto centrale riguarda la qualificazione dell’associazione in partecipazione. La Corte richiama l’orientamento secondo cui all’art. 2549 c.c. non si applica la disciplina dei contratti ad esecuzione continuata o periodica, trattandosi di negozio bilaterale che realizza un singolo scambio tra l’apporto e la partecipazione agli utili. Tuttavia osserva che nel caso concreto erano previste prestazioni ulteriori, ritenute fondamentali, che si collocano oltre l’apporto tipico.
La Corte afferma allora che alla pronuncia di risoluzione consegue non solo l’effetto liberatorio per le prestazioni future, ma anche quello restitutório per quelle già eseguite. Nei contratti a prestazioni corrispettive la retroattività comporta l’insorgenza dell’obbligo di restituzione di quanto ricevuto, indipendentemente dalle inadempienze imputabili a ciascuna parte, e, ove la restituzione non sia possibile, del suo equivalente.
Resta fermo il principio del riconoscimento del compenso per le attività comunque effettuate, non ripetibili e delle quali la parte abbia tratto profitto. La parte che ha agito per la risoluzione ha tratto vantaggio dall’occupazione delle aree: la messa a disposizione, già eseguita, non è ripetibile. Si deve perciò tener conto dell’uso del bene prima della risoluzione, per garantire l’equilibrio tra le reciproche prestazioni restitutorie ed evitare un’illegittima locupletazione.
Con il secondo motivo l’associato censura il rigetto delle domande risarcitorie. La Corte dichiara la censura inammissibile: il giudice di merito ha analiticamente valutato le prove, escludendone l’idoneità con motivazione specifica. In sede di legittimità non è consentito richiedere una diversa valutazione degli esiti istruttori. Il ricorso incidentale, che lamenta il mancato riconoscimento del danno da occupazione sine titulo, è parimenti infondato: l’occupazione abusiva non esonera dall’allegazione della concreta occasione di sfruttamento perduta. Ricorso principale e incidentale sono rigettati, con compensazione delle spese per reciproca soccombenza.
Nota della Redazione
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