Accertamento bancario, costi forfetari e vizio di extrapetizione in appello (Cass. civ. Sez. V n. 16850 del 19.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento dei redditi mediante indagini bancarie, la presunzione legale di ricavi non contabilizzati posta dagli artt. 32 del d.P.R. n. 600/1973 e 51 del d.P.R. n. 633/1972 non richiede i requisiti di gravità, precisione e concordanza propri delle presunzioni semplici e può essere superata dal contribuente con una prova analitica, ovvero con la dimostrazione dell’incidenza percentuale forfetaria dei costi di produzione da detrarre dai maggiori ricavi presunti. Il riconoscimento di tali costi forfetari, tuttavia, non può essere operato d’ufficio dal giudice di primo grado se la parte non ha formulato alcuna domanda sul punto: in tal caso la decisione è affetta da extrapetizione, con error in procedendo rilevabile in appello. La motivazione che si limiti a esplicitare le ragioni dell’accoglimento del motivo di appello incidentale su tale vizio non integra la motivazione apparente.
Il Fatto
Una società contribuente, il suo legale rappresentante e un socio propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, aveva rigettato l’appello principale e accolto quello incidentale dell’Agenzia delle entrate. La vicenda trae origine da avvisi di accertamento relativi agli anni 2012-2013, con i quali l’Ufficio, all’esito di indagini finanziarie, aveva contestato un maggior reddito d’impresa ai fini Ires, Irap e Iva, ascrivendo a ricavi non dichiarati le movimentazioni ingiustificate riscontrate su diversi conti correnti riconducibili alla società.
La Commissione tributaria provinciale aveva accolto parzialmente il ricorso, rideterminando il maggior reddito e riconoscendo costi pari all’80% dei prelevamenti non giustificati. La CTR, riformando tale decisione, aveva ritenuto infondato l’appello principale e fondato quello incidentale dell’Ufficio, ravvisando nella statuizione di primo grado un vizio di extrapetizione. La società ricorre in cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 32 e 39 del d.P.R. n. 600/73 per non avere la CTR tenuto conto dell’incidenza dei costi presunti a fronte dei maggiori ricavi accertati. La Corte lo dichiara inammissibile per difetto di attinenza al decisum: la CTR, sul riconoscimento forfetario dei costi, ha accolto il motivo di appello incidentale fondato sull’extrapetizione, assorbendo le ulteriori censure.
Il secondo motivo prospetta la nullità della sentenza per motivazione apparente. La Corte lo ritiene infondato e ricostruisce il perimetro dell’anomalia motivazionale alla luce delle Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014, che la configurano come error in procedendo nei casi di mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e motivazione perplessa. La motivazione apparente ricorre quando essa non renda percepibili le ragioni della decisione, secondo il consolidato indirizzo richiamato (Sezioni Unite n. 22232 del 2016). Nel caso concreto la CTR ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento, senza incorrere in alcuna delle anomalie descritte.
Sul terzo motivo la Corte ribadisce che la presunzione legale in favore dell’erario non necessita dei requisiti dell’art. 2729 c.c. e che il contribuente può superarla solo con una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento. La prima sub censura tende in realtà a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Quanto alla seconda, essa non è attinente al decisum, perché la CTR ha deciso la questione dei costi forfetari sul piano dell’extrapetizione. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese di lite.
Nota della Redazione
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