Nessuna riduzione dell’indennizzo per la durata irragionevole del fallimento (Cass. civ. Sez. II n. 17354 del 24.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
All’indennizzo per la irragionevole durata di una procedura fallimentare non si applica la riduzione prevista dall’art. 2-bis, comma 1-bis, legge n. 89 del 2001, che consente di diminuire l’indennizzo fino al 20% quando le parti del processo presupposto sono più di dieci e fino al 40% quando sono più di cinquanta. La norma si riferisce espressamente al “processo” e non alla procedura concorsuale. In quest’ultima la compresenza di una pluralità di creditori costituisce l’ipotesi fisiologica e ordinaria, sicché l’applicazione della riduzione produrrebbe un effetto distorsivo di implicita penalizzazione del cittadino ammesso al passivo rispetto a chi partecipa a un ordinario giudizio di cognizione.

Il Fatto

I ricorrenti erano stati ammessi al passivo di una procedura fallimentare aperta nei confronti della loro datrice di lavoro e chiusa con decreto del 10.7.2021. Hanno domandato alla Corte d’appello di Venezia l’equa riparazione per l’irragionevole durata della procedura, ai sensi dell’art. 5-ter legge n. 89 del 2001.

Il giudice designato ha accolto in parte il ricorso, determinando in 18 anni la durata irragionevole e liquidando a ciascuno la somma di euro 5.400,00. I ricorrenti hanno proposto opposizione e la Corte d’appello, in composizione collegiale, con decreto n. 2236/2022 ha ampliato il periodo indennizzabile a 19 anni, confermando però la misura di euro 300,00 annuo e applicando la riduzione dell’art. 2-bis, comma 1-bis, legge n. 89 del 2001, per avere alla procedura partecipato più di cinquanta parti. Contro questo decreto hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo i ricorrenti hanno censurato la violazione e falsa applicazione dell’art. 2-bis, comma 1-bis, legge n. 89 del 2001, in relazione all’art. 6 CEDU, all’art. 1 del Protocollo addizionale e agli artt. 111 e 117 Cost., sostenendo che la riduzione non operi nelle procedure fallimentari. Il motivo è stato giudicato fondato.

La Corte ha ribadito il proprio orientamento: con riferimento all’indennizzo per la durata irragionevole della procedura fallimentare, la disposizione che consente la riduzione dell’indennizzo quando le parti sono più di dieci o più di cinquanta non trova applicazione. La Corte d’appello si era discostata consapevolmente da tale indirizzo, ma la sua argomentazione non è stata condivisa.

Il giudice di merito aveva osservato che una conclusione diversa avrebbe comportato una sostanziale abrogazione della norma. La Cassazione ha replicato che la disposizione si riferisce espressamente al “processo” e non alla procedura fallimentare.

Sul piano sistematico, la Corte ha valorizzato un dato sostanziale: la presenza di più di dieci o addirittura cinquanta parti, mentre nel processo di cognizione costituisce evenienza infrequente, se non rara, nelle procedure concorsuali rappresenta l’ipotesi fisiologica e ordinaria. Applicare la riduzione alle procedure concorsuali produrrebbe perciò un effetto distorsivo, di implicita e casuale penalizzazione del cittadino ammesso al passivo rispetto a chi partecipa a un ordinario giudizio di cognizione.

A sostegno del principio la Corte ha richiamato i propri precedenti Cass. n. 80 del 2024, Cass. n. 734 del 2023, Cass. n. 34460 del 2023, Cass. n. 13536 del 2022, Cass. n. 18756 del 2022 e Cass. n. 25181 del 2021. Il secondo motivo, proposto in via subordinata, e il terzo, sulle spese, sono stati dichiarati assorbiti.

Il ricorso è stato quindi accolto in relazione al primo motivo, il decreto impugnato cassato e la causa rinviata alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, perché si attenga al principio di diritto enunciato e provveda anche alla liquidazione delle spese del giudizio.

Nota della Redazione

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