Indennità dirigenza sanitaria e anzianità complessiva nel contratto a termine (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17445 del 25.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’indennità di esclusività e l’indennità di posizione minima unificata dei dirigenti del servizio sanitario nazionale si determinano in base all’anzianità complessiva, comprensiva dei periodi prestati a tempo determinato alle dipendenze del SSN, sempre che il rapporto sia di natura subordinata e senza soluzione di continuità. L’art. 11, comma 4, lett. b), CCNL 8.6.2000 definisce l’esperienza professionale come anzianità maturata con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato. Una lettura che riservi il trattamento al solo rapporto a tempo indeterminato viola la direttiva 1999/70/CE e la clausola 4 dell’Accordo Quadro, realizzando una discriminazione in pregiudizio del lavoratore a termine.

Il Fatto

La Corte d’appello di Salerno, in riforma della sentenza di primo grado, condannava l’azienda sanitaria al pagamento, in favore di una dirigente psicologa, di somme a titolo di indennità di esclusività e di posizione minima unificata. La lavoratrice aveva prestato servizio con contratto a tempo determinato presso l’azienda sanitaria per circa dieci anni, dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2012.

L’azienda sanitaria proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi, contestando la qualificazione del rapporto in termini di subordinazione e la computabilità del periodo a termine ai fini retributivi. La lavoratrice resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, con cui si denunciava la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., è dichiarato inammissibile. Il ricorso non rispetta gli oneri di specifica indicazione e allegazione imposti dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ.: non riporta il contenuto del ricorso di primo grado, né l’indicazione della sede degli atti. L’autosufficienza del ricorso è condizione dell’esame diretto degli atti, anche quando la Corte è giudice del fatto processuale, come confermato dalle Sezioni Unite n. 8077/2012 e n. 25038/2013.

La Corte richiama la sentenza Corte EDU, Succi e altri c. Italia, del 28 ottobre 2021, che ha escluso la contrarietà di tale orientamento all’art. 6 della Convenzione, e le Sezioni Unite n. 8950 del 18 marzo 2022, che, pur ammettendo la non necessaria trascrizione integrale degli atti, esigono la chiara individuazione del loro contenuto.

Il secondo motivo è inammissibile perché l’interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito. È censurabile solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica, purché se ne indichino le ragioni, o per vizi di motivazione. Non basta proporre una lettura diversa da quella accolta, che dev’essere soltanto una delle possibili e plausibili.

Il terzo motivo è inammissibile nel merito. La Corte ribadisce che l’art. 5 CCNL 8.6.2000 va interpretato secondo il criterio letterale: l’esperienza professionale comprende l’anzianità complessiva con rapporto a tempo determinato e indeterminato, maturata senza soluzione di continuità anche in aziende ed enti diversi del comparto. La finalità dell’istituto conferma l’inclusione del lavoro subordinato a termine. Un’interpretazione restrittiva contrasterebbe con la clausola 4 dell’Accordo Quadro, recepita dalla direttiva 1999/70/CE, e integrerebbe una discriminazione verso il lavoratore a termine.

Il quarto motivo è inammissibile perché, sotto l’apparente violazione di legge, sollecita una rivalutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità. La doglianza mescola profili di merito e questioni giuridiche, impedendo l’individuazione delle censure proponibili. Il ricorso è quindi inammissibile nel suo complesso, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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