La firma della busta paga non prova l’assenza di lavoro straordinario (Cass. civ. Sez. Lav n. 20311 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione confessoria contenuta nella busta paga sottoscritta dal lavoratore riguarda esclusivamente l’avvenuta percezione della retribuzione e il suo ammontare per il lavoro effettuato e non si estende al fatto negativo della mancata effettuazione di lavoro eccedente quello ordinario. Ove la busta paga contenga l’indicazione dell’orario osservato dal dipendente, a tale dichiarazione non può essere assegnato valore di prova legale, preclusiva della prova testimoniale, rispetto alla pretesa di remunerazione del lavoro straordinario. È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si risolva in una critica dell’apprezzamento probatorio riservato al giudice di merito, nonché la doglianza di violazione dell’art. 116 c.p.c. che non alleghi l’inosservanza della regola del prudente apprezzamento nei rigorosi limiti del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Il motivo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. è precluso in caso di doppia conforme ai sensi dell’art. 360, quarto comma, c.p.c.
Il Fatto
Il lavoratore aveva convenuto in giudizio la società datrice di lavoro, deducendo di aver svolto, oltre alle mansioni relative al servizio dialisi, quelle legate al servizio funebre, con turni di 12 ore giornaliere per sei giorni alla settimana, e di aver goduto di sole due settimane di ferie l’anno. Il lavoratore lamentava l’insufficienza della retribuzione ricevuta rispetto ai minimi contrattuali e il mancato pagamento dell’indennità sostitutiva per ferie e permessi non goduti, dell’indennità di reperibilità e del trattamento di fine rapporto.
Il Tribunale di Patti, espletata la prova testimoniale e la consulenza contabile, aveva accolto parzialmente la domanda, condannando la società al pagamento della somma di € 65.927,13, oltre rivalutazione e interessi. La Corte d’Appello di Messina rigettava l’appello della società, confermando la sentenza di primo grado. Avverso tale decisione la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, esaminando distintamente i sei motivi. I primi quattro e parte degli ultimi due motivi sono stati ritenuti inammissibili in quanto meramente contrappositivi rispetto alle valutazioni probatorie compiute dai giudici di merito, senza confrontarsi con il ragionamento decisorio svolto dalla Corte territoriale.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 2727 c.c., la Corte ha rilevato che la censura era infondata in quanto la Corte d’Appello non aveva affatto fatto ricorso ad un ragionamento presuntivo. In relazione alla violazione dell’art. 116 c.p.c., richiamando le Sezioni Unite n. 20867 del 2020, la Corte ha ricordato che la doglianza è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice non abbia operato secondo il suo prudente apprezzamento, mentre il cattivo esercizio di tale potere non è sindacabile in sede di legittimità.
Con specifico riferimento alla valenza probatoria delle buste paga sottoscritte dal lavoratore, la Corte ha richiamato il principio secondo cui la dichiarazione confessoria riguardante la percezione della retribuzione non si estende al fatto negativo della mancata effettuazione del lavoro straordinario (richiamando Cass. sez. lav. 14479/2001 e Cass. sez. lav. 739/1993). Ne consegue che la sottoscrizione di buste paga recanti l’indicazione dell’orario di lavoro non preclude al lavoratore di dimostrare con prova testimoniale lo svolgimento di lavoro eccedente l’orario ordinario.
Il sesto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., è stato dichiarato inammissibile per la preclusione della doppia conforme, atteso che le sentenze di primo e secondo grado erano conformi in fatto, nonché per la novità delle questioni introdotte solo in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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