Contributi volontari versati senza causa e decorrenza della prescrizione decennale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 393 del 05.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla restituzione dei contributi volontari versati in favore di un fondo previdenziale, divenuti privi di causa per il trasferimento della sola contribuzione obbligatoria presso altro ente, è soggetto al termine decennale di prescrizione dell’art. 2946 cod. civ. Il relativo dies a quo coincide con il momento in cui si estingue la posizione previdenziale presso l’ente originario, non con la successiva reiezione della domanda di pensione supplementare. L’omesso esame di elementi istruttori non integra il vizio di omesso esame di un fatto decisivo quando il fatto storico rilevante sia stato comunque valutato dal giudice di merito.

Il Fatto

Il ricorrente aveva versato, negli anni Ottanta, contributi a titolo di prosecuzione volontaria della contribuzione in favore di un fondo previdenziale del settore elettrico. Trasferita la propria posizione presso il fondo dei dipendenti di un’istituzione europea, la sola contribuzione obbligatoria era stata trasferita, mentre quella volontaria era rimasta presso l’ente previdenziale italiano.

Il Tribunale aveva accolto la domanda subordinata di restituzione del montante versato, ritenendolo indebito. La Corte d’appello, accogliendo il gravame dell’ente, aveva riconosciuto il diritto alla restituzione ma lo aveva dichiarato prescritto, facendo decorrere il termine decennale dal trasferimento della contribuzione obbligatoria. Il ricorrente ha impugnato la sentenza con ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina il primo motivo, con cui il ricorrente assume che il dies a quo della prescrizione andrebbe collocato non alla data dell’ultimo pagamento, bensì al momento della reiezione della domanda di pensione supplementare. Il motivo è dichiarato inammissibile.

Il ricorrente, infatti, non si confronta con l’effettiva statuizione della Corte territoriale. Quest’ultima aveva individuato il momento di decorrenza non nel giorno dell’ultimo versamento volontario, ma nel momento in cui era stata trasferita presso il fondo europeo la sola contribuzione obbligatoria, con conseguente estinzione della posizione previdenziale presso l’ente italiano.

Da quel momento i versamenti volontari erano rimasti privi di causa: il lavoratore avrebbe potuto chiedere il versamento del montante nel fondo europeo oppure, in subordine, la restituzione. La domanda di pensione supplementare era stata presentata oltre tredici anni dopo il trasferimento, quando il diritto alla restituzione era ormai prescritto, in assenza di atti interruttivi.

Il secondo motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 115, primo comma, cod. proc. civ. e sul mancato esame di documentazione asseritamente interruttiva della prescrizione, è parimenti inammissibile. La Corte ribadisce che l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante è stato comunque preso in considerazione dal giudice (nel senso indicato da Cass. n. 19881/14).

Nel caso concreto i fatti storici rilevanti — il decorso del termine decennale ex art. 2033 cod. civ. e l’inerzia del titolare — erano stati valutati dalla Corte distrettuale. Irrilevante, invece, lo scambio di missive tra l’ente previdenziale e la Commissione europea sulla trasferibilità della contribuzione volontaria, non idoneo a interrompere la prescrizione. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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