Imposta sostitutiva sui fondi immobiliari: no alla disapplicazione (Cass. civ. Sez. V n. 17532 del 25.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di imposizione diretta non armonizzata, l’art. 32, comma 4-bis, d.l. n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010, che introduce l’imposta sostitutiva dovuta dai partecipanti non istituzionali a fondi comuni di investimento immobiliare, non è disapplicabile per asserito contrasto con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, poiché difetta il collegamento con il diritto unionale richiesto dall’art. 51 della Carta. La Corte costituzionale n. 231 del 2015 ha già scrutinato la medesima disposizione sotto i profili degli artt. 3, 53 e 97 Cost., con valutazione di manifesta infondatezza che preclude la riproposizione della questione. Il giudice tributario non può trarre dalla CEDU alcun obbligo di disapplicazione, dovendo semmai sollevare questione di legittimità costituzionale per contrasto con l’art. 117 Cost., e le disposizioni dello Statuto del contribuente non integrano norme parametro di costituzionalità.
Il Fatto
Le società contribuenti, già partecipanti a fondi comuni di investimento immobiliare, avevano depositato istanza di rimborso dell’imposta sostitutiva versata per l’anno d’imposta 2011 ai sensi dell’art. 32, comma 4-bis, d.l. n. 78/2010. Esse ritenevano la somma non dovuta per asserita illegittimità della disciplina, sia sul piano unionale e convenzionale, sia sul piano costituzionale.
Avverso il silenzio-rifiuto dell’amministrazione finanziaria le contribuenti ricorrevano alla Commissione tributaria provinciale, che respingeva le domande. La Commissione tributaria regionale, riuniti gli appelli, confermava la decisione di primo grado richiamando la Corte costituzionale n. 231 del 2015. Le società propongono quindi distinti ricorsi per cassazione, formulando cinque motivi identici.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la richiesta di disapplicazione della norma interna per contrasto con il diritto unionale. Il motivo è infondato: le Sezioni semplici richiamano i propri precedenti conformi (Cass. n. 28087/2023; Cass. n. 21599/2023; Cass. n. 19481/2023; Cass. n. 16921/2023). Il Collegio ricostruisce il meccanismo dell’art. 32, che al comma 3-bis introduce la tassazione per trasparenza dei redditi del fondo in capo ai partecipanti non istituzionali titolari di quote superiori al 5 per cento, e al comma 4-bis prevede l’imposta sostitutiva per il periodo transitorio.
Il presupposto per l’applicabilità della Carta di Nizza è che la fattispecie sia disciplinata dal diritto europeo. La Corte richiama la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 80 del 2011; Corte cost. n. 63 del 2016; Corte cost. n. 194 del 2018) e osserva che l’art. 6 del TUE e l’art. 51 della Carta escludono qualsiasi estensione delle competenze dell’Unione. Conformi sono i precedenti di legittimità in tema di imposte non armonizzate (Cass. Sez. Un. n. 24823/2015; Cass. Sez. Un. n. 10130/2012). Nella specie difetta dunque il collegamento con il diritto unionale, non essendo state prospettate ragioni di interferenza con norme di diritto primario o derivato.
Quanto al legittimo affidamento, la Corte ricorda che gli operatori economici non possono fare affidamento sulla conservazione di una situazione modificabile nell’esercizio del potere discrezionale delle autorità nazionali, secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia (Corte giustizia 10/09/2009, Piantano!; Corte giustizia 11/06/2015, Berlington Hungary).
In relazione alla CEDU, la Corte ribadisce che in caso di conflitto tra norma nazionale e Convenzione il giudice non può disapplicare la norma interna, ma deve sollevare questione di legittimità costituzionale per contrasto con l’art. 117 Cost. La materia tributaria rientra nel nucleo duro delle prerogative della potestà pubblica (Corte EDU, caso Ferrazzini c. Italia), con ampia discrezionalità degli Stati. La Corte esclude inoltre la necessità di rinvio pregiudiziale, non sussistendo alcun diritto automatico alla rimessione.
Il secondo motivo, di illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 24, 53, 41, 77, 97, 117 Cost., è infondato: la Corte costituzionale n. 231 del 2015 ha già scrutinato la stessa disposizione sotto i profili degli artt. 3, 53 e 97 Cost., ritenendola manifestamente infondata, avendo la norma natura transitoria e strumentale al passaggio al nuovo regime. Il terzo motivo, di omessa pronuncia, è infondato, valendo la regola della statuizione implicita di rigetto (Cass. n. 24155/2017).
Il quarto motivo è inammissibile, essendo il vizio motivazionale ora limitato all’ipotesi di motivazione del tutto mancante o meramente apparente. Il quinto motivo è parimenti inammissibile per confusione dei profili e, nel merito, le disposizioni dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212/2000) costituiscono meri criteri guida, non sovraordinati alla legge ordinaria, come già chiarito (Cass. n. 4848/2020; Cass. n. 4411/2020). I ricorsi sono quindi respinti, con condanna alle spese e al contributo unificato.
Nota della Redazione
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