Ristrutturazione senza aumento di sagoma non integra nuova costruzione (Cass. civ. Sez. II n. 17560 del 26.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della disciplina delle distanze tra edifici, la nuova costruzione non si identifica con la sola realizzazione a fundamentis di un fabbricato, ma ricomprende ogni modificazione che comporti aumento della sagoma d’ingombro o della volumetria, incidendo così sugli spazi tra gli edifici esistenti. La trasformazione parziale di un tetto a terrazza, con costruzione di un parapetto, non integra nuova costruzione quando rimangono inalterati volumetria e sagoma d’ingombro. In tale ipotesi ricorre ristrutturazione, restando irrilevante, a tal fine, il titolo abilitante preteso dall’amministrazione comunale. Le strutture tecnologiche quali la grondaia e lo sporto di gronda non sono computabili nel calcolo delle distanze.

Il Fatto

I proprietari di un immobile convennero in giudizio la vicina, chiedendo la riduzione al pristino stato della copertura a falda che era stata in parte trasformata a terrazza recintata da un parapetto. Il Tribunale accolse la domanda, ordinando la riduzione dell’opera.

La Corte d’appello di Brescia, accogliendo l’impugnazione della convenuta, rigettò la domanda degli attori. Secondo il giudice di secondo grado, l’area perimetrale era rimasta immutata, la veduta si collocava a distanza legale e la modifica del tetto non aveva creato un nuovo manufatto, trattandosi di ristrutturazione con elementi costruttivi essenziali inalterati. Gli attori soccombenti proposero quindi ricorso per cassazione articolato in tre motivi.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, esaminati congiuntamente, sono dichiarati in parte infondati e in parte inammissibili. Elemento decisivo è la circostanza di fatto, incontestata, che l’intervento non apportò aumento di volumetria né della sagoma d’ingombro. Su questa base la Corte di cassazione esclude che il precedente richiamato dai ricorrenti sostenga il loro assunto.

Il principio è enunciato con chiarezza: per nuova costruzione deve intendersi non solo la realizzazione a fundamentis di un fabbricato, ma anche qualsiasi modificazione della volumetria che comporti aumento della sagoma d’ingombro, incidendo sugli spazi tra edifici. Rientrano in tale nozione la sopraelevazione e il rifacimento del tetto che aumenti superfici esterne e volumi interni. Nella specie, invece, si è in presenza di una modifica parziale del tetto trasformato in parte a terrazza, senza aumento di volumetria, di superficie dei muri esterni e quindi di sagoma d’ingombro.

La Corte conferma pertanto la qualificazione dell’intervento come ristrutturazione, secondo il criterio già espresso dalla giurisprudenza di legittimità, richiamata anche nelle Sezioni Unite n. 21578 del 2011: la ristrutturazione ricorre quando gli interventi, comportando modificazioni interne, lascino inalterate le componenti essenziali dell’edificio, quali muri perimetrali, strutture orizzontali e copertura. La ricostruzione presuppone invece il venir meno di tali componenti e il loro esatto ripristino senza variazioni di dimensioni. In presenza di aumenti di volumetria si verte in ipotesi di nuova costruzione, soggetta alla disciplina delle distanze vigente al momento.

Quanto al titolo abilitante richiesto dall’amministrazione comunale, la Corte precisa che esso non assume alcun rilievo in questa sede, valendo a discernere la ricostruzione dalla ristrutturazione solo i criteri tecnico-costruttivi sopra richiamati. La distinzione tra grondaia e sporto di gronda è poi dichiarata non concludente, trattandosi di strutture tecnologiche irrilevanti ai fini delle distanze e del volume d’ingombro.

È inoltre dichiarato inammissibile il vizio di motivazione apparente, non potendosi in alcun modo affermare l’apparenza del costrutto motivazionale. La Corte ribadisce che, dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale, essendo denunciabili solo l’anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile e la motivazione perplessa. Nella specie il costrutto è ripercorribile e le osservazioni dei ricorrenti si traducono nella pretesa di una rivalutazione di merito.

Il terzo motivo, con cui si deduce la nullità della sentenza per la mancata rinnovazione dell’indagine tecnica, è dichiarato inammissibile. Il giudice dell’appello, pur dovendo dar conto di avere esaminato le censure di natura tecnica, non è tenuto a motivare esplicitamente la decisione di non disporre la nuova consulenza, appartenendo al sindacato di merito il giudizio sulla necessità istruttoria. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e al contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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