Opposizione alla stima: contraddizione tra motivazione e dispositivo (Cass. civ. Sez. I n. 17834 del 27.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di espropriazione per pubblica utilità, il giudizio di opposizione alla stima dell’indennità non ha carattere impugnatorio, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione sul rapporto, diretto ad accertare il quantum effettivamente dovuto, che il giudice valuta in piena autonomia. Coordinato con il principio della domanda, ciò comporta che, in presenza di stima definitiva, il giudice non può determinare l’indennità in peius per l’espropriato, salvo che l’espropriante, convenuto, proponga domanda riconvenzionale. Ne consegue che è affetta da nullità, ai sensi degli artt. 156 e 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’ordinanza che rigetta l’opposizione dell’espropriante, ma liquida l’indennità nella misura minore offerta ex art. 50, primo comma, d.P.R. n. 327/2001 e condanna al pagamento l’espropriato, poiché il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo non consente l’individuazione del concreto comando giudiziale.
Il Fatto
Nel corso dei lavori di un lotto autostradale la società espropriante occupava temporaneamente alcune particelle di terreno di proprietà della società espropriata, non soggette a esproprio. Al termine dell’occupazione l’espropriante offriva l’indennità di occupazione temporanea ex art. 50, primo comma, d.P.R. n. 327/2001, pari a euro 112.637,91; l’espropriata non accettava e richiedeva la determinazione definitiva.
La Commissione Provinciale Espropri determinava l’indennità in misura superiore, dando atto dell’impossibilità di computare l’importo complessivo per elementi contrastanti. L’espropriante proponeva opposizione ex artt. 54 d.P.R. n. 327/2001 e 29 d.lgs. n. 120/2011 dinanzi alla Corte d’Appello. I giudici di merito rigettavano l’opposizione, ma liquidavano l’indennità proprio nella misura offerta dall’opponente e condannavano al pagamento la parte espropriata.
La Motivazione della Corte
La ricorrente principale censura l’ordinanza per la contraddittorietà del percorso logico-decisionale, mentre la controricorrente sostiene trattarsi di un semplice errore materiale, emendabile nelle forme degli artt. 287 e ss. cod. proc. civ.
La Corte muove dalla propria consolidata elaborazione: in questa materia il giudizio di opposizione alla stima non impugna l’atto amministrativo, ma è un giudizio sul rapporto, nel quale il giudice accerta il quantum dovuto con piena autonomia, secondo i principi enunciati da Cass. n. 4388 del 2006, Cass. n. 716 del 2011 e Cass. n. 24355 del 2022. In presenza di stima definitiva, tale giudizio può concludersi con una statuizione più favorevole all’espropriato, ma non può determinare un importo minore, salvo domanda riconvenzionale dell’espropriante convenuto.
Il principio viene trasposto al caso inverso, nel quale opponente è l’espropriante. La corte distrettuale avrebbe potuto ridurre l’indennità, accogliendo la pretesa dell’opponente, e non avrebbe potuto aumentarla, mancando un’opposizione riconvenzionale dell’espropriata, che anzi aveva accettato la determinazione della Commissione. Essa, al contrario, prima ha chiarito che l’indennità sarebbe risultata superiore a quella fissata dalla Commissione, poi ha rigettato l’opposizione e tuttavia liquidato la somma minore offerta dall’espropriante, condannando al pagamento la parte espropriata.
Tale esito non è un errore materiale. La Corte rileva che il procedimento degli artt. 287 e ss. cod. proc. civ. è esperibile solo per un difetto di corrispondenza tra l’ideazione del giudice e la sua rappresentazione grafica, percepibile ictu oculi e che non incida sul contenuto concettuale della decisione, come chiarito da Cass. n. 16877 del 2020 e Cass. n. 19601 del 2011. Nel caso di specie ricorre invece un contrasto insanabile, che né consente di individuare il comando giudiziale né di ricostruire la statuizione raffrontando motivazione e dispositivo, con conseguente nullità ex artt. 156 e 360, n. 4, cod. proc. civ. (Cass. n. 15990 del 2014; Cass. n. 14966 del 2007).
Il ricorso principale è pertanto accolto nei termini indicati, con cassazione con rinvio alla stessa corte d’appello in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese; il motivo del ricorso incidentale resta assorbito.
Nota della Redazione
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