Ricorso inammissibile per esposizione dei fatti incomprensibile e non autosufficiente (Cass. civ. Sez. III n. 17823 del 27.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che affidi l’esposizione sommaria dei fatti di causa alla mera riproduzione integrale della sentenza impugnata, comprensiva delle relative ragioni, è inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., poiché non consente alla Corte, senza attingere al controricorso, di conoscere l’origine e l’oggetto della controversia. Il giudizio di legittimità è a critica vincolata: il ricorrente deve individuare specifici vizi tra quelli dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., nel rispetto dei requisiti di contenuto-forma degli artt. 365 e 366 cod. proc. civ. La censura che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata, o che si fondi su atti non riprodotti né riassunti, è inammissibile per difetto di specificità.

Il Fatto

Un Comune, in forza di ingiunzioni fiscali ICI, sottoponeva a pignoramento presso terzi i canoni di locazione dovuti al proprio debitore. Il giudice dell’esecuzione, preso atto della dichiarazione positiva del terzo, assegnava il credito al creditore procedente. L’esecutato proponeva reclamo, poi dichiarato inammissibile, e successivamente opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di assegnazione.

Il Tribunale rigettava l’opposizione e condannava l’opponente alle spese. Avverso tale sentenza l’esecutato proponeva ricorso per cassazione, resistito dal Comune con controricorso; la società terza pignorata rimaneva intimata.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per plurime ragioni. Anzitutto rileva la violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.: l’esposizione del fatto è incomprensibile e carente di elementi essenziali, quali le domande proposte dinanzi al giudice dell’esecuzione e le modalità di presentazione, con conseguente impossibilità di verificarne d’ufficio la tempestività.

Il ricorrente ha affidato il fatto alla riproduzione integrale della sentenza impugnata, senza enunciarla autonomamente. Ne deriva che l’effettivo oggetto del giudizio, a partire dalla tipologia di titolo esecutivo azionato, può essere colto solo leggendo il controricorso.

Richiamando Cass. n. 15445/2023 e Cass. n. 1352/2024, il Collegio ribadisce che il requisito non risponde a mero formalismo, ma serve a consentire alla Corte di conoscere gli elementi indispensabili della controversia senza attingerli altrove. Considerata anche la giurisprudenza sovranazionale (Corte EDU, sentenza 28.10.2021, Succi c. Italia), nella lettura di Cass., Sez. Un., n. 8950/2022 e Cass. n. 12481/2022, la tecnica espositiva adottata rende il ricorso inservibile al suo scopo.

Le singole censure sono poi inammissibili per difetto di specificità, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. Sul primo motivo la Corte osserva che il Tribunale ha affermato la facoltà degli enti locali di ricorrere all’espropriazione forzata individuale in presenza di titolo esecutivo, mentre il ricorrente non si confronta con tale ratio decidendi. Quanto al secondo motivo, manca l’autosufficienza in ordine alle decisioni tributarie favorevoli che si assumono passate in giudicato.

Il terzo e il quarto motivo sono inammissibili per le stesse ragioni; rileva inoltre la violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., per il riferimento ad atti processuali non riprodotti né riassunti. Gli argomenti sulle pretese somme intimate non costituiscono motivo di ricorso, non prospettando un errore del giudice del merito. Il ricorso è quindi inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *