Fattura annotata in contabilità e prova dell’accordo tra imprenditori (Cass. civ. Sez. II n. 3581 del 08.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La fattura commerciale ha efficacia probatoria nei confronti dell’emittente, che vi indica la prestazione e l’importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell’esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto. L’annotazione della fattura nelle scritture contabili dell’imprenditore destinatario, in assenza di contestazione, integra atto ricognitivo di natura confessoria ex art. 2720 c.c. in ordine a un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, e può quindi costituire idonea prova scritta del credito tra imprenditori. In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta, spetta al compratore che agisce per la risoluzione o la riduzione del prezzo offrire la prova dell’esistenza dei vizi.

Il Fatto

Una società aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il compenso relativo allo stoccaggio di materiale da riciclare. La società opponente contestava una delle fatture azionate, riferita a un’attività di selezione e smaltimento mai pattuita, e rivendicava in compensazione un proprio credito per la cessione di materiale cellulosico, con un residuo preteso.

Il Tribunale accoglieva parzialmente l’opposizione, escludendo la prova dell’accordo sulla selezione e riconoscendo la spettanza del credito in compensazione, calcolato al lordo. La Corte d’appello confermava. La società ingiungente ricorreva per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte rileva che manca agli atti la copia notificata della sentenza impugnata, che la ricorrente avrebbe dovuto produrre nel termine di cui all’art. 369, primo comma, c.p.c. Tuttavia l’improcedibilità non può essere dichiarata, poiché la notifica del ricorso a mezzo PEC è avvenuta entro il termine breve di sessanta giorni dal deposito della sentenza, tenuto conto della sospensione dei termini processuali disposta, per l’emergenza epidemiologica, dall’art. 83, secondo comma, del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020.

Nel merito, il primo motivo è fondato. La Corte territoriale si è limitata a negare la valenza probatoria della fattura nella fase di opposizione a decreto ingiuntivo, senza argomentare in ordine alla rilevanza dell’annotazione della fattura nelle scritture contabili della destinataria e dell’assenza di contestazione stragiudiziale di un documento a formazione unilaterale e a contenuto partecipativo regolarmente inviato.

Il principio affermato è che l’annotazione della fattura nei libri contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell’esistenza del credito, poiché l’annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, è atto ricognitivo di un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, di natura confessoria ex art. 2720 c.c. Ciò anche al fine di corroborare gli altri elementi probatori, quali l’invio di un messaggio di posta elettronica e le deposizioni testimoniali.

Il secondo motivo è invece infondato. In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta ex art. 1490 c.c., il compratore che esercita l’azione di risoluzione o di riduzione del prezzo ex art. 1492 c.c. è gravato dell’onere di provare l’esistenza dei vizi, e non l’alienante della loro inesistenza. In difetto di tale prova, il prezzo è stato correttamente calcolato al lordo del peso.

La sentenza è dunque cassata nei limiti del motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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