Revocazione della sentenza della Cassazione: errore di fatto e punto controverso (Cass. civ. Sez. V n. 17940 del 28.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La revocazione della pronuncia della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., presuppone un errore di fatto consistente in un errore di percezione o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto decisivo, risultato invece incontestabilmente escluso o accertato dagli atti e dai documenti di causa. Il discrimine rispetto all’errore di diritto risiede nel carattere meramente percettivo del primo e nell’assenza di quell’attività di valutazione che contraddistingue il secondo. L’errore revocatorio non è configurabile quando l’asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e di conseguente pronuncia, perché in tal caso il fatto ha costituito un punto controverso e l’eventuale vizio si risolve in un errore di giudizio, insindacabile in sede di revocazione.
Il Fatto
Il contribuente propone ricorso per la revocazione dell’ordinanza con cui la Corte di cassazione aveva accolto il ricorso del Comune, cassando senza rinvio la pronuncia della Commissione tributaria regionale e decidendo nel merito, con rigetto del ricorso originario avverso avvisi di accertamento per omessa dichiarazione ed omesso versamento ICI per gli anni 2002-2005. Il contribuente deduce, ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ., che il Collegio avrebbe erroneamente supposto l’esistenza di elementi di fatto tali da escludere la necessità di accertare il reale valore venale del fondo.
Il Comune resiste con controricorso. La questione approda così alla Corte chiamata a verificare se la deduzione integri un errore revocatorio o piuttosto un errore di giudizio.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio consolidato secondo cui l’ammissibilità della revocazione di una propria pronuncia esige un errore di fatto riconducibile all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ.: un errore di percezione o una svista materiale che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso o accertato dagli atti. L’errore revocatorio postula il contrasto tra due rappresentazioni dello stesso fatto, l’una desumibile dalla sentenza e l’altra dagli atti processuali.
Il discrimine rispetto all’errore di diritto risiede nel carattere meramente percettivo del primo e nell’assenza dell’attività valutativa che contraddistingue il secondo. Ne deriva che l’errore revocatorio non è configurabile quando l’asserita erronea percezione degli atti abbia formato oggetto di discussione e di pronuncia, perché il fatto ha costituito un punto controverso e non una circostanza pacifica.
Applicando tali coordinate, la Corte osserva che l’esame degli atti e le stesse affermazioni del contribuente confermano come questi non addebiti alcuna svista su dati di fatto, ma suggerisca un apprezzamento delle risultanze processuali diverso da quello adottato. Il contribuente censura, in sostanza, la ritenuta concludenza della liquidazione effettuata dal Comune e l’esclusione degli accertamenti di fatto ritenuti necessari.
La Corte riporta il passaggio dell’ordinanza impugnata, ove si era affermato che le argomentazioni sulla necessità di accertare il reale valore venale del fondo erano generiche e non esplicitate in conformità al principio di autosufficienza, essendo stato dichiarato dal Comune di avere già adottato la relativa delibera di accertamento.
È dunque di palmare evidenza che la pronuncia sulla dedotta necessità di valutazione del valore venale risulta effettivamente e specificamente intervenuta. Si è quindi di fronte a un’errata considerazione delle prove e delle allegazioni e, dunque, a un errore di giudizio, non prospettabile in revocazione. Nella specie l’affermazione relativa alla mancata necessità di procedere a quella valutazione vale a risolvere un punto controverso della causa. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del contribuente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il contributo unificato.
Nota della Redazione
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