Art. 168-quater.

Art. 168-quater.

Revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova

((La sospensione del procedimento con messa alla prova e' revocata:

1) in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, ovvero di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilita';

2) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede)).

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