Revoca della messa alla prova nulla senza avviso alle parti (Cass. pen. Sez. IV n. 32251 del 29.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
È affetta da nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l’ordinanza di revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova adottata all’esito di un’udienza fissata per una diversa finalità, in assenza di un avviso contenente l’indicazione, sia pure in forma succinta, dell’oggetto del procedimento. Il comma 2 dell’art. 464 octies cod. proc. pen. impone al giudice di fissare l’udienza camerale ai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen., con avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima, poiché il contraddittorio è strumentale alla valutazione dei presupposti della revoca. Non è pertanto consentito procedere de plano, né nell’ambito di un’udienza fissata per altra finalità, senza che le parti siano poste in condizione di partecipare con cognizione di causa alla specifica questione. Rientra tra le cause di revoca di cui all’art. 168 quater cod. pen. la commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo o di un reato della stessa indole di quello per cui si procede.
Il Fatto
Il Tribunale di Roma aveva ammesso l’imputato alla messa alla prova in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il medesimo Tribunale ha successivamente revocato l’ordinanza ammissiva, prendendo atto di un ordine di esecuzione attestante la detenzione domiciliare dell’imputato a seguito di condanna definitiva.
Avverso tale provvedimento l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione degli artt. 464 octies e 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per essere stata la revoca disposta in assenza di specifica udienza dedicata alla sua discussione, e con il secondo motivo la violazione dell’art. 168 quater, comma 1, n. 2, cod. pen., per difetto di valutazione individualizzante. Il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento senza rinvio.
La Motivazione della Corte
La Sezione IV ha ritenuto fondato il primo motivo, richiamando il principio già affermato dalla Sez. IV n. 10031 del 16.01.2025, secondo cui la revoca adottata a seguito di un’udienza fissata per una diversa finalità, in assenza di avviso contenente l’indicazione, sia pure succinta, dell’oggetto del procedimento, è affetta da nullità generale a regime intermedio.
Il Collegio ha osservato che il comma 2 dell’art. 464 octies cod. proc. pen. impone al giudice di fissare l’udienza ai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen. per la valutazione dei presupposti della revoca, con avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima. La revoca dell’ordinanza ammissiva non può quindi essere disposta de plano, secondo il principio già enunciato dalla Sez. V n. 57506 del 24.11.2017, né all’esito di un’udienza fissata per una finalità diversa.
Nel caso concreto, il provvedimento era stato adottato nel corso di un’udienza originariamente fissata per acquisire il consenso dell’imputato alla prosecuzione del programma e per la produzione di documentazione medica. La revoca si fondava sulla sopravvenuta definitività di una sentenza di condanna per un reato della stessa indole, con esecuzione della pena in regime di detenzione domiciliare.
Il contraddittorio camerale è strumentale a fornire al giudice tutti gli elementi necessari per decidere, come precisato dalla Sez. VI n. 36573 del 28.06.2022. Ne consegue il vizio di nullità generale a regime intermedio in ragione dell’assenza di un avviso indicante l’oggetto del procedimento.
Il secondo motivo è rimasto assorbito. La Corte ha comunque precisato, a beneficio del giudice del rinvio, che tra le ipotesi di revoca dell’art. 168 quater cod. pen. rientra la commissione, durante il periodo di prova, di un reato della stessa indole di quello per cui si procede, e che la misura della detenzione domiciliare può coesistere con la messa alla prova quando sia possibile armonizzarne le prescrizioni, secondo quanto affermato dalla Sez. I n. 41185 del 31.10.2024. Il provvedimento è stato pertanto annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Roma in diversa persona fisica.
Nota della Redazione
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