Revoca della messa alla prova solo previo contraddittorio camerale (Cass. pen. Sez. IV n. 36537 del 16.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca dell’ordinanza di ammissione alla messa alla prova può essere disposta solo previa interlocuzione con le parti, mediante udienza camerale partecipata fissata ai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen., con avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima. Non è legittima la revoca de plano né quella pronunciata all’esito di un’udienza fissata per una finalità diversa, in assenza di un avviso che consenta alle parti di partecipare al contraddittorio con cognizione di causa sulla specifica questione della ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 168-quater cod. pen. Il confronto camerale è strumentale a fornire al giudice tutti gli elementi necessari per decidere. La revoca illegittimamente intervenuta determina l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia ha revocato l’ammissione alla messa alla prova e ha dichiarato esecutivo il decreto penale opposto. Il provvedimento di revoca è stato adottato all’esito di un’udienza fissata per delibare sull’istanza di ammissione, a seguito di richiesta di rinvio avanzata dalla difesa che non aveva ancora reperito un ente disponibile per il programma di trattamento.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo l’inosservanza e l’erronea applicazione degli artt. 461, 464-bis e 464-octies cod. proc. pen., per essere stata disposta la revoca senza fissare udienza ex art. 127 cod. proc. pen. con previo avviso alle parti, nonché la violazione dell’art. 461 cod. proc. pen. per aver il giudice dichiarato esecutivo il decreto penale opposto.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal dato normativo del comma 2 dell’art. 464-octies cod. proc. pen., secondo cui, ai fini di cui al primo comma, il giudice fissa l’udienza ai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen. per la valutazione dei presupposti della revoca, dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima.
Su questa base la Suprema Corte richiama il proprio orientamento, in questa sede condiviso: la revoca dell’ordinanza di messa alla prova può intervenire solo previa interlocuzione con le parti, vale a dire con udienza camerale partecipata, previo avviso. Non è dunque possibile procedere de plano (Sez. IV n. 10031 del 16.01.2025; Sez. V n. 57506 del 24.11.2017), né all’esito di un’udienza fissata per una diversa finalità senza il preventivo avviso che consenta alle parti di partecipare al contraddittorio con cognizione di causa sulla specifica questione della ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 168-quater cod. pen. (Sez. IV n. 8388 del 13.02.2024; Sez. VI n. 45889 dell’08.10.2019).
Il contraddittorio camerale così delineato è funzionale alla valutazione dei presupposti della revoca: il confronto delle parti è strumentale a fornire al giudice tutti gli elementi necessari per decidere (Sez. VI n. 36573 del 28.06.2022).
Applicando tali coordinate al caso concreto, la Corte rileva che la revoca è stata disposta a seguito di un’udienza non fissata a tal fine. All’udienza del 22 maggio 2025 la difesa aveva chiesto un rinvio; alla successiva udienza del 10 luglio 2025 era pervenuta nota dell’UEPE attestante l’impossibilità di redigere il programma di trattamento, la difesa insisteva per un nuovo rinvio e il pubblico ministero chiedeva la revoca. Il giudice, osservato che l’imputato non aveva mai dato conto di alcuna volontà di rapportarsi con l’UEPE, revocava l’ordinanza. Nessun avviso aveva posto le parti in condizione di interloquire sulla specifica questione della revoca come richiesto dall’art. 464-octies cod. proc. pen.
La Corte segnala di pronunciarsi sul provvedimento di revoca pur non risultando con chiarezza se l’ammissione alla messa alla prova sia stata effettivamente adottata. Il primo motivo è dunque fondato, il restante motivo è assorbito, e il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio, con restituzione degli atti al Tribunale di Venezia per l’ulteriore corso.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 168-quater c.p. – Revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova
- Art. 127 c.p.p. – Procedimento in camera di consiglio
- Art. 461 c.p.p. – Opposizione
- Art. 464-bis c.p.p. – Sospensione del procedimento con messa alla prova
- Art. 464-octies c.p.p. – Revoca dell'ordinanza