Revoca della messa alla prova anche per una sola grave trasgressione (Cass. pen. Sez. IV n. 13183 del 04.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 168-quater, n. 1), cod. pen., la revoca della messa alla prova è doverosa al ricorrere dei relativi presupposti e può fondarsi anche su una sola violazione del programma di trattamento, quando la condotta, pur isolata, presenti qualità e gravità tali da escludere una prognosi positiva sull’evoluzione della personalità del sottoposto. L’uso della disgiuntiva “o” nella norma consente di valorizzare alternativamente la grave o reiterata trasgressione ovvero il rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità. Il giudice conserva uno spazio di discrezionalità limitato all’apprezzamento dei presupposti di legge, con specifico onere di motivazione. Ai sensi dell’art. 464-octies cod. proc. pen., l’ordinanza di revoca è impugnabile per cassazione per sola violazione di legge, restando escluso il sindacato sulla logicità della motivazione.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, ha disposto la revoca dell’ordinanza con cui era stata ammessa la sospensione del procedimento con messa alla prova e di quella di successiva proroga. Dalla relazione trasmessa dall’UEPE è emerso che l’imputato, nonostante la proroga, aveva svolto solo 117,5 delle 130 ore di servizio di pubblica utilità previste nell’ordinanza ammissiva.
Il Tribunale ha qualificato l’inadempimento come indice del disinteresse dell’imputato al rispetto delle prescrizioni, non rimodulabili a discrezione del soggetto ammesso, e ha disposto la prosecuzione del processo già sospeso. Avverso tale ordinanza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancanza dei presupposti dell’art. 168-quater cod. pen., valorizzando le relazioni positive degli operatori e l’assenza di violazioni nel periodo antecedente alla proroga. Con il secondo motivo ha contestato la non volontarietà della condotta.
La Corte esamina congiuntamente i due motivi per la loro stretta connessione logica e li ritiene infondati. Il percorso argomentativo muove dalla constatazione che l’art. 464-octies cod. proc. pen. ammette ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di revoca per sola violazione di legge, con conseguente esclusione del sindacato sulla logicità della motivazione. Il vizio dedotto con il secondo motivo risulta dunque estraneo al perimetro del controllo.
Sul piano sostanziale, la Corte sottolinea che l’uso della disgiuntiva “o” nell’art. 168-quater, n. 1), cod. pen. rende idonea a legittimare la revoca anche una sola violazione del programma, purché si tratti di condotta isolata ma di qualità e gravità tali da escludere una prognosi positiva sull’evoluzione della personalità del sottoposto, come affermato da Sez. 4 n. 19226 del 04.03.2020. La formula della norma, per cui in caso di trasgressione la messa alla prova “è revocata”, induce inoltre a ritenere la revoca doverosa al ricorrere dei presupposti, pur residuando in capo al giudice uno spazio di discrezionalità limitato al solo apprezzamento dei presupposti di legge, con specifico onere di motivazione censurabile in cassazione, secondo Sez. 6 n. 28826 del 23.02.2018.
Applicando tali principi, la Corte ritiene che la motivazione del giudice procedente sia conforme, avendo lo stesso valutato con adeguate argomentazioni la gravità della trasgressione alla luce del mancato raggiungimento del limite di ore previsto, pur in presenza di una proroga del termine inizialmente concesso. L’onere motivazionale risulta pertanto soddisfatto e il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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