Responsabilità contrattuale del gestore di patrimonio e sindacato sulla motivazione (Cass. civ. Sez. I n. 18002 del 01.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il rapporto instaurato tra chi conferisce le credenziali di accesso ai propri conti e la procura a operare e chi esegue le operazioni di investimento si qualifica come mandato, a nulla rilevando che sia gratuito o oneroso, con conseguente applicazione del regime della responsabilità contrattuale e del relativo onere probatorio a carico del mandatario. La motivazione per relationem della sentenza d’appello è ammissibile quando il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma e dell’identità delle questioni già esaminate in primo grado. Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto al minimo costituzionale, essendo denunciabili solo la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e la motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile.

Il Fatto

Un soggetto aveva conferito a un conoscente, ritenuto esperto in materia finanziaria, un mandato a investire in titoli, consegnandogli le credenziali di accesso ai propri conti correnti. Nel periodo febbraio-settembre 2009 il gestore aveva compiuto numerose operazioni, in particolare su titoli di una società della quale era azionista insieme ai familiari, acquistando a prezzi superiori rispetto alle successive vendite.

Il mandante citò il gestore davanti al Trib. Milano, ottenendo la condanna al risarcimento di € 80.000,00 per responsabilità contrattuale e il rigetto della domanda riconvenzionale. La Corte di appello di Milano respinse il gravame. Il gestore ricorse per cassazione con quattro motivi, dolendosi della qualificazione contrattuale della responsabilità, dell’accertamento dell’inadempimento e del danno, nonché del nesso di causalità.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla nuova formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis. Il sindacato di legittimità sulla motivazione è ormai ridotto al minimo costituzionale: è denunciabile solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, ossia la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e la motivazione perplessa e incomprensibile.

Su queste basi la Corte richiama il consolidato orientamento delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014 e di Cass., SU, n. 32000 del 2022, secondo cui l’unica contraddittorietà che rende nulla la sentenza è quella insanabile e l’unica insufficienza è quella insuperabile. La corte territoriale aveva ampiamente spiegato le ragioni della qualificazione contrattuale del rapporto, dell’inadempimento e del danno quantificato.

La Corte ribadisce che la conformità della sentenza all’art. 132, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. non richiede l’esame di tutte le argomentazioni delle parti, essendo sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento e che le argomentazioni incompatibili siano implicitamente rigettate. È ammessa la motivazione per relationem, purché il giudice del gravame dia conto delle ragioni della conferma.

Il quarto motivo, concernente il nesso di causalità, è dichiarato inammissibile. Il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. deve essere dedotto, a pena di inammissibilità ex art. 366, n. 4, cod. proc. civ., con specifiche argomentazioni intese a dimostrare il contrasto con le norme richiamate. Il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un nuovo grado di merito. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *