Diniego di autotutela impugnabile solo per ragioni di interesse generale (Cass. civ. Sez. V n. 18521 del 08.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, il diniego, espresso o tacito, di annullamento in autotutela di un atto impositivo divenuto definitivo è impugnabile davanti al giudice tributario, ma il sindacato giurisdizionale resta limitato all’accertamento di eventuali profili di illegittimità del rifiuto, in relazione a ragioni di rilevante interesse generale, originarie o sopravvenute, dell’Amministrazione finanziaria alla rimozione dell’atto. È invece esclusa l’impugnabilità del diniego proposta dal contribuente che contesti vizi dell’atto impositivo per tutelare un interesse proprio ed esclusivo. L’autotutela tributaria conserva natura pienamente discrezionale e non costituisce strumento di tutela dei diritti individuali del contribuente.

Il Fatto

Una società consortile, in liquidazione, aveva subito un avviso di rettifica doganale con applicazione di un dazio antidumping e liquidazione di maggiori diritti. Quattro avvisi coevi furono impugnati e annullati, con sentenze passate in giudicato, per intervenuta decorrenza del termine; il quinto, non impugnato tempestivamente, divenne definitivo.

La società presentò allora istanza di annullamento in autotutela e rimborso, seguita da ricorso avverso il silenzio-diniego dell’Amministrazione. Respinta in primo e secondo grado, la controversia approda in Cassazione con tre motivi, mentre l’Amministrazione resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva preliminarmente la vistosa tardività, quindi l’inammissibilità, del controricorso. Passa poi all’esame dei motivi. Il primo, che lamenta nullità della sentenza per motivazione illogica e contraddittoria, è infondato: la sentenza impugnata lascia cogliere la propria ratio decidendi e non ricorre l’ipotesi della motivazione apparente, unica idonea a integrare il vizio, non consentendo altrimenti alcun controllo sull’esattezza e logicità del ragionamento decisorio.

I motivi secondo e terzo, trattati unitariamente, sono parimenti infondati. L’elencazione degli atti impugnabili di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992 ammette interpretazione estensiva: il contribuente può ricorrere avverso tutti gli atti dell’ente impositore, compresi i provvedimenti di diniego o quelli emessi in autotutela, quand’anche l’atto originario sia definitivo, purché idonei a incidere sul rapporto tributario.

La Corte precisa però che la valutazione sul presupposto dell’autotutela dipende dal contemperamento tra l’interesse pubblico alla corretta esazione e l’interesse alla stabilità dei rapporti giuridici. Richiama la Corte cost., sent. 13.07.2017, n. 181, che ha confermato la natura pienamente discrezionale dell’annullamento d’ufficio, e la giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. V, ord. 24.08.2018, n. 21146; Cass. sez. VI-V, 2.12.2014, n. 25524; Cass. sez. V, 28.3.2018, n. 7616; Cass. sez. V, 7.3.2022, n. 7318).

Nel caso concreto la contribuente non indica per quale ragione l’annullamento del diniego avrebbe dovuto rispondere a una necessità dell’Amministrazione, volta a evitare la lesione di un interesse generale. Muove solo censure sul pregiudizio individuale subito, senza allegare le ragioni di interesse generale che avrebbero imposto l’intervento. La contestazione originaria è dunque inammissibile e il ricorso è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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