Imposta di registro sulla fideiussione enunciata in sentenza anche se in giudizio ci sono altre parti (Cass. civ. Sez. V n. 2277 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro all’atto enunciato, il riferimento alle ”stesse parti” – contenuto nell’art. 22 del d.P.R. n. 131 del 1986 – riguarda non solo le parti dell’atto enunciante e di quello enunciato in senso formale, bensì anche tutti i soggetti che, pur non essendo intervenuti nell’atto e non avendolo sottoscritto, risentono direttamente dei suoi effetti, non essendo esclusa la configurabilità dell’istituto dell’enunciazione dall’eventuale presenza nell’atto enunciante di soggetti ulteriori rispetto alle parti della disposizione enunciata. (Rv. 678004-01)
Il Fatto
Una società in liquidazione riceveva dall’Agenzia delle Entrate un avviso di liquidazione dell’imposta di registro, con sanzioni, emesso dopo la registrazione di una sentenza del Tribunale di Roma che l’aveva condannata a pagare a una banca una somma dovuta in forza di una garanzia fideiussoria. Secondo l’Ufficio la sentenza “enunciava” il contratto di fideiussione, stipulato anni prima tra tre società garanti e la banca, e quel contratto andava quindi tassato ai sensi dell’art. 22 del d.P.R. n. 131 del 1986.
La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio confermava. Per il giudice d’appello l’identità soggettiva tra atto enunciante e atto enunciato non deve comprendere tutte le parti del giudizio e tutte le parti contrattuali: basta che le parti del contratto siano anche parti del processo, pur se in quest’ultimo compaiono soggetti ulteriori. Le altre due garanti avevano ceduto le proprie fideiussioni alla società ricorrente, che infatti non le aveva chiamate in causa; la società debitrice garantita non era parte della fideiussione. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; l’Agenzia ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, che denunciava l’omesso esame di un fatto decisivo (l’assenza di un trasferimento delle garanzie), è dichiarato inammissibile perché si è in presenza di una doppia conforme. In tale ipotesi, ai sensi dell’art. 348-ter, comma 5, c.p.c., il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e del rigetto dell’appello e dimostrare che sono diverse tra loro (Cass. n. 26934/2023); onere che nella specie non risulta assolto.
Il secondo motivo, sulla violazione dell’art. 22 del d.P.R. n. 131 del 1986, è infondato. La norma applica l’imposta anche alle disposizioni enunciate in un atto, se contenute in atti non registrati “posti in essere fra le stesse parti intervenute nell’atto che contiene la enunciazione”. La Corte ricorda il proprio orientamento (Cass. n. 16662/2020): il riferimento alle stesse parti riguarda non solo chi ha sottoscritto i due atti, ma tutti i soggetti che, pur non essendo intervenuti, risentono direttamente degli effetti dell’atto; si guarda alle parti sostanziali, e la presenza nell’atto enunciante di soggetti ulteriori non esclude l’enunciazione. Con un esempio tratto dalla dottrina: c’è enunciazione quando venditore e acquirente si danno atto che l’immobile è detenuto dall’acquirente come inquilino, non quando il venditore comunica che l’immobile è locato a terzi.
Nel caso concreto il giudice di merito ha correttamente accertato che le due società assenti dal giudizio non ne facevano parte perché avevano ceduto le proprie fideiussioni alla ricorrente nel 2005, e che la ricorrente e la banca erano presenti sia nella sentenza (atto enunciante) sia nella fideiussione (atto enunciato). La circostanza che la stessa società non avesse convenuto in giudizio le altre due garanti confermava questa ricostruzione. Nessuna violazione dell’art. 22, dunque.
Il ricorso è rigettato. La società è condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.500 euro oltre spese prenotate a debito, con attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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