Cessione in blocco, il cessionario subisce le decadenze del cedente (Cass. civ. Sez. I n. 18520 del 08.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il cessionario di crediti in blocco ai sensi dell’art. 58 d. lgs. n. 385/1993 è successore a titolo particolare del cedente, subentra nella medesima posizione sostanziale e processuale dal momento della cessione e non può vantare diritti maggiori di quelli spettanti alla banca cedente. Ne deriva che egli non può distinguere la propria condotta da quella del dante causa, né beneficiare di un nuovo termine per proporre la domanda di ammissione al passivo. Il requisito di ammissibilità della domanda c.d. ultratardiva posto dall’art. 101, ultimo comma, l. fall. esige la prova di una causa non imputabile integrata da un fattore estraneo alla volontà della parte, configurabile come impossibilità assoluta e non come mera difficoltà. Il giudice deve valutare unitariamente la non imputabilità del ritardo, facendo carico al cessionario anche dell’inerzia del cedente, senza che rilevi l’omessa informazione sulla comunicazione ricevuta ex art. 92 l. fall.
Il Fatto
Una società cessionaria di crediti in sofferenza, in forza di un contratto stipulato ai sensi dell’art. 58 T.U.B., chiedeva l’ammissione al passivo del fallimento della debitrice per un credito garantito da ipoteche e da pegno. Il giudice delegato rigettava la domanda perché presentata oltre l’anno dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, imputando il ritardo a negligenza della banca cedente.
L’opposizione proposta dalla cessionaria veniva accolta dal Tribunale di Massa. Il giudice del merito escludeva che il ritardo potesse ascriversi alla cessionaria, subentrata nella qualità di parte processuale solo dopo la comunicazione della cessione al curatore e attivatasi dopo tredici giorni, ritenendo insufficiente il tempo per controllare tutte le posizioni creditorie acquisite. Il fallimento ha proposto ricorso per cassazione, resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi, esaminati congiuntamente, sono fondati. La Corte muove dall’art. 58, comma 3, T.U.B., che nel regolare la cessione di rapporti giuridici fra banche stabilisce il subentro del cessionario nel medesimo rapporto obbligatorio. Al pari della cessione regolata dagli artt. 1260 e ss. cod. civ., anche la cessione in blocco implica l’identità del diritto trasferito e il carattere derivativo dell’acquisto.
Il cessionario è dunque successore a titolo particolare del cedente e non può incorrere in decadenze e preclusioni diverse da quelle che avrebbero colpito quest’ultimo, azionando il medesimo credito. Ne consegue che il cessionario che presenti domanda c.d. ultratardiva non può distinguere la propria condotta da quella del cedente, né ottenere un nuovo termine, restando irrilevanti i ritardi maturati a carico del dante causa.
Nella specie il subentro nella posizione sostanziale della banca nel corso della maturazione del termine dell’art. 101, comma 1, l. fall. imponeva una valutazione unitaria della non imputabilità del ritardo. La cessionaria doveva farsi carico, oltre che della propria condotta, anche dell’inerzia del cedente, nonostante la comunicazione ricevuta da quest’ultima ex art. 92 l. fall., i cui effetti si producevano anche nei confronti della cessionaria, subentrata in una posizione in fieri.
Quanto al requisito di ammissibilità, la Corte richiama la giurisprudenza più recente (Cass. n. 7064/2023, Cass. n. 11000/2022, Cass. n. 27590/2020): la causa non imputabile deve consistere in un fattore estraneo alla volontà della parte, integrante un’impossibilità assoluta, e non una mera difficoltà. La decisione impugnata non è coerente con tali principi, avendo trascurato il comportamento della cedente e valorizzato una presunta difficoltà della cessionaria nell’analizzare la documentazione fornitale.
Il provvedimento è pertanto cassato con rinvio al Tribunale di Massa in diversa composizione, che si atterrà ai principi illustrati e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Resta assorbito il terzo motivo.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.