Cooperativa edilizia, somme in conto costruzione estranee all’obbligo di conferimento (Cass. civ. Sez. I n. 18536 del 08.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle cooperative edilizie il socio è titolare di due rapporti distinti, ancorché collegati, aventi causa giuridica autonoma: il rapporto associativo, da cui discendono l’obbligo dei conferimenti e la contribuzione alle spese comuni di organizzazione e amministrazione, e il rapporto di scambio, di natura sinallagmatica, avente ad oggetto l’assegnazione dell’alloggio e il pagamento degli oneri per la sua realizzazione. Le somme versate dal socio a titolo di anticipazione o esborso straordinario per l’acquisto del terreno e la costruzione dell’immobile si ascrivono al rapporto di scambio e costituiscono corrispettivo del trasferimento della proprietà, con causa omogenea a quella della compravendita. Esse non integrano debiti di conferimento ai sensi dell’art. 2530 cod. civ. e, in caso di scioglimento del rapporto sociale per esclusione o recesso, la cooperativa è tenuta a restituirle anche in presenza di un disavanzo di bilancio. Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando le argomentazioni del giudice di merito siano del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione, restando estraneo al sindacato di legittimità il giudizio sulla sufficienza e sulla correttezza della motivazione.
Il Fatto
Il socio di una cooperativa edilizia, posta in liquidazione coatta amministrativa, proponeva opposizione allo stato passivo avverso l’esclusione di un proprio credito, quantificato in euro 82.317,00 e qualificato come somme versate alla cooperativa in conto costruzione. Il Tribunale di Avellino, con decreto, accoglieva l’opposizione, riconoscendo al socio anche l’ulteriore somma di euro 23.333,54, comprensiva degli interessi di preammortamento, degli interessi passivi di ammortamento e delle spese relative alla pratica di finanziamento e frazionamento del mutuo.
Il giudice di merito riteneva non pertinente il richiamo all’art. 110, comma 1, lett. b), TUIR, disposizione rilevante ai soli fini della determinazione della base imponibile, e qualificava le somme come esborsi riconducibili al rapporto di scambio, estranei all’obbligo di conferimento. La cooperativa ricorreva per cassazione con quattro motivi; il socio resisteva con controricorso e le parti depositavano memorie.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Il terzo motivo, che denunciava la nullità del decreto per motivazione apparente ex art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ., è respinto: la motivazione, per quanto sintetica, rispetta la soglia del minimo costituzionale cui è ormai circoscritto il sindacato di legittimità, secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014. Il vizio ricorre solo quando le argomentazioni siano del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione, evenienza esclusa nel caso di specie.
La Corte precisa che la conformità al modello dell’art. 132, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. non impone di esaminare tutte le argomentazioni delle parti: è sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, rendendo evidente che quelle incompatibili sono state implicitamente rigettate.
Il primo e il quarto motivo, incentrati sull’omesso esame di fatto decisivo, non rispettano il paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., che onera il ricorrente di indicare il fatto storico omesso, il dato da cui esso risulta, il come e il quando della sua discussione processuale e la sua decisività. Onere non assolto. In ogni caso il tribunale aveva esaminato la delibera del 20 aprile 2010 e aveva ritenuto ininfluente la testimonianza dell’ex presidente della cooperativa.
Il secondo motivo, prospettante una violazione di legge, si riduce a una censura di insufficienza motivazionale, preclusa in sede di legittimità, e implica un riesame del merito inammissibile. Il tribunale ha correttamente richiamato il consolidato orientamento secondo cui il socio di cooperativa edilizia è parte di due rapporti distinti: quello sociale, di carattere associativo, e quello bilaterale di scambio tra assegnazione dell’alloggio e pagamento degli oneri di realizzazione, di natura sinallagmatica (Cass. n. 12949 del 2021, Cass. n. 13641 del 2013, Cass. n. 16304 del 2009). Ne consegue che la cooperativa è tenuta alla restituzione delle somme ascritte al rapporto di scambio anche in presenza di un disavanzo di bilancio.
La decisione impugnata ha quindi legittimamente ricondotto alla categoria delle somme versate in conto costruzione le voci escluse dal commissario liquidatore, in quanto riferite all’alloggio prenotato dal socio e non attinenti al rapporto sociale. Seguono la condanna alle spese e il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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