Definizione agevolata e cessazione della materia del contendere in Cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 18839 del 10.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione, la sopravvenuta definizione agevolata della cartella di pagamento, ritualmente documentata e confermata dall’Amministrazione finanziaria, determina il perfezionamento della procedura e la conseguente cessazione della materia del contendere, con estinzione del giudizio. Il venir meno dell’interesse alla decisione non consente l’esame dei motivi di ricorso e di ricorso incidentale, che restano assorbiti. La declaratoria di estinzione comporta la compensazione delle spese tra le parti ai sensi dell’art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992. Il giudice di legittimità può rilevare d’ufficio la sopravvenuta carenza di interesse, quando dagli atti del fascicolo telematico emerga la definizione del rapporto tributario.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava a una società un atto di recupero per IVA, interessi e sanzioni. Il provvedimento muoveva dalla compensazione orizzontale di crediti IVA effettuata in misura superiore al limite consentito, in relazione anche a una incorporazione societaria. La differenza, per la parte non contestata, sarebbe stata comunque compensabile nell’anno successivo.
La società impugnava l’atto contestando la debenza e l’ammontare delle sanzioni. Il giudice di primo grado accoglieva parzialmente il ricorso, riducendo la sanzione al 10%. La commissione tributaria regionale rigettava entrambi gli appelli, principale e incidentale, confermando la decisione. L’Agenzia proponeva quindi ricorso per cassazione, resistito dalla società con controricorso e ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Nel corso del giudizio di legittimità emergeva dal fascicolo telematico che la società aveva presentato istanza di definizione agevolata in riferimento alla cartella di pagamento, con comunicazione della somma dovuta e successivo versamento. L’Avvocatura Generale dello Stato, nell’interesse dell’Agenzia, depositava atto con cui confermava la regolare definizione dei ruoli controversi e chiedeva la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
La Corte ha verificato la documentazione allegata, dalla quale risultava lo stato di chiusura della posizione oggetto di definizione agevolata. Su questa base il Collegio ha ritenuto integrato il perfezionamento della procedura, con conseguente venir meno dell’interesse alla decisione.
La sopravvenuta definizione del rapporto tributario preclude l’esame nel merito dei motivi proposti dall’Agenzia e di quelli spiegati in via incidentale dalla contribuente. Il giudizio è pertanto dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese tra le parti.
Nota della Redazione
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