Accise energia elettrica: soggetto passivo è il fornitore, non il consumatore (Cass. civ. Sez. V n. 18862 del 10.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accise sull’energia elettrica, il soggetto passivo d’imposta è esclusivamente il fornitore che procede alla fatturazione al consumatore finale, ai sensi degli artt. 52 e 53 del d.lgs. n. 504/95. Il rapporto tributario intercorre tra il fornitore e lo Stato, mentre il rapporto tra fornitore e consumatore è di natura contrattuale e si colloca su un piano distinto. Le cessioni intermedie che non realizzino la condizione di esigibilità hanno rilievo meramente privatistico, estraneo all’amministrazione finanziaria. Ne consegue che l’azione di recupero va avviata nei confronti del fornitore e non del consumatore che abbia rivenduto l’energia ad altre imprese del medesimo sito produttivo.

Il Fatto

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva emesso un avviso di pagamento per il recupero di euro 47.142,54 a titolo di accisa sull’energia elettrica, interessi e indennità di mora, riferito al periodo 1.1.2013-31.12.2016. Secondo l’Ufficio, la società contribuente aveva ceduto con continuità a ditte terze operanti nel medesimo sito produttivo una quota di energia elettrica acquistata da un fornitore, beneficiando per tale quota della riduzione di accisa.

La società impugnava la pretesa. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso e la Corte di Giustizia tributaria di II grado rigettava l’appello dell’Agenzia, richiamando i principi espressi da questa Corte in controversie tra le stesse parti per periodi pregressi. L’Agenzia ricorre per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo l’Agenzia denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che il giudice d’appello avrebbe deciso su una questione — l’individuazione del soggetto passivo — mai introdotta dalla contribuente. Il motivo è infondato. Il vizio di extrapetizione sussiste solo quando il giudice pronunci oltre i limiti delle richieste e delle eccezioni delle parti, attribuendo un bene della vita non domandato. Non è invece precluso al giudice del gravame qualificare diversamente i fatti, nel limite di non esorbitare dalle richieste contenute nell’atto di impugnazione. Nel caso di specie la società aveva contestato sin dal primo grado di non essere soggetto venditore di energia elettrica, non avendo ceduto energia ma fornito servizi di illuminazione e forza motrice: la questione era dunque tempestivamente sottoposta al giudice.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 504/95, sostenendosi che, in presenza di un sito industriale con più aziende alimentate tramite contratti di locazione e servizi, il prestatore dovrebbe qualificarsi venditore, ancorché privo di licenza, e dunque soggetto passivo.

Anche tale motivo è infondato. La Corte richiama la disciplina del TUA secondo cui l’energia elettrica è sottoposta ad accisa al momento della fornitura ai consumatori finali e obbligati al pagamento sono i soggetti che procedono alla fatturazione, indicati come venditori. Il tema è stato esaminato dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 115 del 25 marzo 2010 e n. 185 del 7 giugno 2011, che hanno ricostruito la struttura dell’accisa come imposta di produzione, con fatto generatore e condizione di esigibilità.

Ciò che rileva è la relazione tra il fornitore e il consumatore, non la successiva relazione tra il consumatore e le altre imprese. È sul primo rapporto che si applica il tributo. La Corte richiama Cass. n. 3050 del 2019, secondo cui il rapporto tributario in materia di accise intercorre esclusivamente tra il fornitore e lo Stato, restando il rapporto con il consumatore di natura contrattuale. Aggiunge che il soggetto passivo è chi realizza il fatto generatore, mentre più ampio è il novero degli obbligati al pagamento, che rispondono del debito pur non avendone realizzato i fatti generatori (Cass. n. 10684 del 2020).

Il Collegio richiama altresì le pronunce rese tra le stesse parti per periodi pregressi (Cass. n. 15712/2020 e n. 15714/2020) e l’ordinanza n. 19401 del 2021, che conferma la soggettività passiva del fornitore. Da tale ordinanza non può trarsi che il recupero dovesse essere avviato verso il consumatore.

Il ricorso è rigettato, con condanna dell’Agenzia alle spese processuali. La Corte applica inoltre le sanzioni dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., fissando in euro 2.200,00 e euro 1.200,00 gli importi dovuti per la manifesta infondatezza del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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