Accertamenti bancari: la prova del contribuente deve essere analitica (Cass. civ. Sez. 5 n. 16191 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi fondato su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’amministrazione è soddisfatto, ex art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, dai dati risultanti dai conti, determinandosi un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione non sono riferibili a operazioni imponibili. Tale prova non può essere generica, ma deve essere analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento. Il giudice di merito è tenuto a una verifica rigorosa dell’efficacia dimostrativa delle prove fornite in relazione a ciascuna singola movimentazione.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava al contribuente un avviso di accertamento con il quale, sulla base di accertamenti bancari, determinava un maggior imponibile ai fini Irpef, Irap e Iva per l’anno 2009, irrogando le relative sanzioni. Il contribuente impugnava l’avviso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Catania, che accoglieva il ricorso ritenendo adeguate le giustificazioni offerte.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia respingeva l’appello dell’Ufficio, confermando la sentenza di primo grado. Avverso tale pronuncia l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione, deducendo la nullità della sentenza per motivazione apparente e la violazione delle norme sulla ripartizione dell’onere probatorio in materia di indagini bancarie. Il contribuente resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha disatteso il primo motivo, riguardante la dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente, richiamando il consolidato principio per cui la sentenza d’appello può essere motivata per relationem purché il giudice dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione. Tuttavia, per infirmare siffatta motivazione è necessario che la parte ricorrente indichi specificamente le critiche mosse nell’atto di appello, onde consentirne la valutazione di decisività. Nel caso di specie, l’Agenzia si era limitata a dolersi della mera adesione alla pronuncia di primo grado, senza evidenziare le contestazioni che sarebbero rimaste prive di autonoma valutazione; la sentenza impugnata, al contrario, non si era limitata a un acritico rinvio, avendo espressamente motivato la condivisione della decisione di prime cure.
Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato. La Corte ha ribadito che, in materia di accertamenti bancari, l’onere probatorio dell’amministrazione è soddisfatto dai dati risultanti dai conti, mentre il contribuente deve fornire una prova non generica ma analitica, indicando specificamente la riferibilità di ogni versamento a operazioni estranee a fatti imponibili. La Corte regionale, condividendo lo stralcio della sentenza di primo grado, aveva ritenuto credibile la tesi del contribuente secondo cui i versamenti costituivano acconti per prestazioni fatturate successivamente, reputando tale giustificazione più plausibile rispetto al giro d’affari accertato, ritenuto sproporzionato.
La Cassazione ha censurato tale percorso argomentativo, rilevando che la sentenza impugnata aveva obliterato le presunzioni legali derivanti dagli accertamenti bancari, onerando l’Amministrazione di una prova ulteriore, e aveva ritenuto che il contribuente potesse contrastare l’accertamento con mere considerazioni astratte circa un ipotetico giro d’affari più modesto, anziché con un’analitica giustificazione di ogni singola movimentazione. La Corte ha infine precisato che, nel nuovo esame, il giudice del rinvio dovrà riconoscere, in conformità a Corte cost. n. 10/2023 e Cass. n. 30382/2025, i costi forfettariamente presunti, la cui incidenza percentuale può essere detratta dall’ammontare dei prelievi non giustificati.
L’accoglimento del secondo motivo ha comportato l’assorbimento del terzo, relativo alla regolazione delle spese di lite. La sentenza impugnata è stata conseguentemente cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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