Giudicato esterno e tributi periodici: efficacia solo sugli elementi permanenti (Cass. civ. Sez. V n. 19049 del 11.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte periodiche, il giudicato esterno formatosi su determinate annualità fa stato anche con riferimento ad annualità diverse solo in relazione ai fatti che costituiscono elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente, e non già con riguardo agli elementi variabili, non spiegando alcuna efficacia vincolante quando l’accertamento si fondi su presupposti di fatto relativi a diverse annualità. Nel contenzioso tributario, la natura tassativa dell’elencazione degli atti impugnabili non preclude al contribuente la facoltà di impugnare atti impositivi atipici, ma tale facoltà non esclude l’onere di impugnare successivamente l’atto impositivo tipico; l’impugnazione dell’atto tipico fa venir meno l’interesse alla decisione sull’atto impugnato in via facoltativa.
Il Fatto
La società contribuente proponeva opposizione avverso un invito al pagamento della Tarsu per l’anno 2012. La Commissione tributaria regionale della Calabria rigettava l’appello della società, confermando la legittimità della pretesa dell’ente impositore.
Avverso tale decisione la contribuente ricorreva in cassazione con quattro motivi, articolando, tra l’altro, una eccezione di giudicato esterno e una censura relativa alla superficie oggetto di tassazione. Il Comune resisteva con controricorso, chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il secondo motivo, di carattere pregiudiziale, con cui la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 2909 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., invocando il giudicato formatosi su una pronuncia della Commissione tributaria provinciale di Vibo Valentia.
Il Collegio riconosce che il giudice di appello ha errato nel ritenere che l’eccezione di giudicato non possa essere sollevata per la prima volta in grado di appello, come confermato da Cass. n. 34662 del 2021. L’eccezione è tuttavia infondata nel merito, poiché il giudicato invocato riguarda avvisi di accertamento relativi ad annualità diverse e le ragioni di annullamento dedotte attengono allo specifico esercizio della pretesa tributaria per quella determinata annualità.
Sul punto la Corte richiama l’indirizzo consolidato, originatosi con Cass. Sez. Un. n. 13916 del 2006, cui intende dare continuità: il giudicato sulle modalità di esercizio di una determinata attività, suscettibili di modificarsi nel tempo, non spiega efficacia espansiva negli altri periodi di imposta, come ribadito da Cass. n. 7417 del 2019, Cass. n. 25516 del 2019 e Cass. n. 5939 del 2021.
Quanto al quarto motivo, concernente la violazione dell’art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la Corte lo dichiara inammissibile. Nel giudizio era stato impugnato il sollecito di pagamento, atto poi sostituito dall’avviso di accertamento, a sua volta impugnato. La sovrapposizione di ricorsi per atti impositivi diversi sulle stesse annualità si risolve applicando il principio per cui la successiva impugnazione dell’atto tipico fa venir meno l’interesse per il giudizio precedente sull’atto atipico, come affermato da Sez. V n. 11481 del 2022 e richiamato in Cass. n. 30736 del 2021. Ne segue l’inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese.
Nota della Redazione
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