Indennità di turno anche senza superamento dell’orario settimanale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19088 del 11.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 44, comma 3, del c.c.n.l. Comparto Sanità del 1° settembre 1995, per il quadriennio 1994/1997, l’indennità giornaliera prevista a favore del personale del ruolo sanitario con orario settimanale ripartito su cinque giorni e servizio articolato su tre turni compete ogni qualvolta il riposo sia chiaramente volto a consentire al lavoratore di recuperare il maggior stress psico-fisico legato a un turno di servizio di particolare intensità e gravosità. A tal fine non è necessario che la prestazione lavorativa, nel suo complesso, superi l’orario contrattuale settimanale. Il giorno non lavorato successivo allo smonto dal turno notturno prolungato integra un riposo compensativo, con conseguente spettanza dell’emolumento, e non una mera assenza dal servizio.

Il Fatto

Una lavoratrice con qualifica di infermiera professionale, in servizio presso una struttura aziendale sanitaria, ha chiesto il riconoscimento del diritto alla maggiorazione prevista per i turnisti dall’art. 44, comma 3, del c.c.n.l. del 1° settembre 1995, anche per il giorno non lavorato successivo al turno notturno.

Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d’appello ne ha confermato la statuizione. L’azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi, al quale la lavoratrice ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La questione centrale riguarda la nozione di riposo compensativo e la sua distinzione dal giorno di riposo settimanale. La ricorrente sosteneva che solo il superamento delle 36 ore ordinarie settimanali potesse giustificare il riposo compensativo, qualificando la giornata successiva allo smonto come secondo riposo settimanale.

La Corte muove dalla disciplina collettiva. L’art. 44, comma 3, c.c.n.l. esclude l’indennità nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo, salvo che per il godimento di un riposo compensativo. Si tratta di un compenso connesso alla penosità del lavoro in turni e agganciato all’effettiva prestazione, con deroga per le assenze causalmente collegate a tale organizzazione e funzionali al recupero della maggior durata.

Il collegio richiama la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 27273/2013, Cass. n. 24439/2015, Cass. n. 10052 e 10053/2019, Cass. n. 15291/2019), che ha qualificato come riposo compensativo la giornata non lavorata concessa per recuperare il maggior stress psico-fisico. Il principio si estende alla fattispecie in esame, dove la maggiore gravosità deriva dall’intensità del singolo turno.

Decisiva è la lettura dell’art. 26, comma 3, lett. e), c.c.n.l. del 07.04.1999, che impone adeguati periodi di riposo tra i turni per consentire il recupero psico-fisico. La giornata di smonto successiva al turno notturno di 12 ore va dunque qualificata come riposo compensativo, anche senza superamento dell’orario settimanale.

Il primo motivo è rigettato. Il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., è dichiarato inammissibile, per difetto di conformità al testo novellato dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012 e per l’ulteriore sbarramento della doppia conforme ex art. 348 ter, comma 5, cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *