Mutuo, prova del titolo e contestazione del convenuto (Cass. civ. Sez. II n. 19236 del 12.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’attore che domanda la restituzione di somme consegnate a titolo di mutuo è tenuto a provare non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui deriva l’obbligo restitutorio. La mera dazione di denaro non è di per sé sufficiente a fondare la pretesa restitutoria, poiché una somma può essere corrisposta per cause diverse. La contestazione del convenuto che, ammessa la ricezione, deduca una ragione diversa, non costituisce eccezione in senso sostanziale e non determina l’inversione dell’onere della prova, che resta integralmente a carico dell’attore. Il rigetto della domanda non è condizionato all’accoglimento della diversa giustificazione addotta dall’accipiens. Sul piano processuale, in caso di doppia conforme, il motivo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e non ne dimostra la diversità.

Il Fatto

Il ricorrente ha convenuto due coniugi avanti il Tribunale di Teramo per ottenere la restituzione di complessivi Euro 5.800,00: Euro 1.300,00 asseritamente consegnati per l’acquisto di materiale edile e Euro 4.500,00 prestati per l’acquisto di un’autovettura. I convenuti hanno contestato la domanda, deducendo una diversa ragione della dazione.

Il Tribunale ha rigettato la domanda e la Corte d’appello dell’Aquila, con sentenza n. 703/2021, ha confermato la decisione, condannando l’appellante alle spese. La Corte territoriale ha ritenuto provata la sola dazione dell’assegno, ma non il titolo di prestito con accordo di restituzione. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il motivo di nullità della sentenza per difetto di motivazione. Ricorda che, per costante indirizzo, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale: è denunciabile solo l’anomalia che si traduce in violazione dell’art. 111, sesto comma, Cost. e dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., cioè la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente o il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili. La sentenza impugnata ha invece esposto con chiarezza che, pur essendo provata la dazione, non era dimostrato il titolo di prestito e che tale prova non poteva desumersi dalla contraddittorietà delle dichiarazioni dei convenuti.

Quanto al motivo di omesso esame di fatto decisivo, la Corte lo dichiara inammissibile sotto un duplice profilo. In primo luogo, vertendosi in ipotesi di doppia conforme, opera l’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ. ratione temporis vigente: il ricorrente avrebbe dovuto indicare le ragioni di fatto delle due decisioni e dimostrarne la diversità, ciò che non ha fatto. In secondo luogo, il motivo non individua fatti specifici decisivi, ma mira a una rivisitazione delle risultanze istruttorie non consentita in sede di legittimità. La valutazione delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio libero rientra nel potere discrezionale del giudice di merito.

Il nucleo del ricorso riguarda l’onere probatorio in tema di restituzione di somme date a mutuo. La Corte ribadisce che l’attore deve dimostrare gli elementi costitutivi della domanda, e dunque anche il titolo, poiché l’esistenza di un contratto di mutuo non può desumersi dalla sola consegna del denaro. La contestazione del convenuto che, riconosciuta la ricezione, deduca una ragione diversa, non si configura come eccezione in senso sostanziale e non inverte l’onere della prova. La Corte richiama sul punto un consolidato orientamento di legittimità e distingue il precedente valorizzato dal ricorrente, che presupponeva la proposizione di domande alternative di ripetizione o di arricchimento senza causa, nella specie non formulate.

Infine, con riguardo alla somma destinata all’acquisto del materiale edile, la Corte ritiene corretta la mancata ammissione della prova per testi, inidonea a dimostrare il diritto alla restituzione del prezzo, e rileva che il capitolo di interrogatorio formale non era stato riproposto in appello. Il ricorso è integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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