SMS spoofing e bonifico sotto dettatura concorso di colpa banca e cliente (ABF Collegio di Roma n. 1026 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le operazioni di pagamento eseguite materialmente dal cliente non integrano un’operazione non autorizzata ai sensi degli artt. 10 ss. del d.lgs. n. 11/2010, con conseguente esclusione dell’applicazione della disciplina sugli utilizzi fraudolenti. La condotta dell’intermediario può tuttavia essere scrutinata alla stregua delle regole generali del diritto delle obbligazioni, sotto il profilo del corretto adempimento, anche alla luce del principio di buona fede. Ove la frode tragga origine da un SMS spoofed verosimilmente trasmesso dallo stesso contatto dell’intermediario, e questi abbia omesso di approntare cautele adeguate, il Collegio riconosce un concorso di colpa tra le parti ex art. 1227 cod. civ. e determina equitativamente la somma dovuta al ricorrente.
Il Fatto
Il ricorrente contesta un addebito subito tramite home banking sul conto corrente intrattenuto con l’intermediario. Secondo la sua ricostruzione, riceveva un SMS apparentemente riferibile alla banca, che segnalava l’esecuzione di una transazione non autorizzata, e contattava il numero indicato nel messaggio. Un sedicente operatore gli riferiva di aver bloccato l’operazione e gli impartiva istruzioni per inibire ulteriori transazioni sospette: eseguire un bonifico istantaneo di euro 1.690,00 e astenersi per tre ore dall’utilizzo dell’applicazione bancaria. Il giorno successivo, recatosi in filiale, apprendeva di essere stato truffato e chiedeva il rimborso dell’importo.
L’intermediario si oppone al rigetto: il bonifico risulta eseguito da App mobile, autorizzato tramite PIN e preceduto da accesso autenticato con le medesime modalità; era stato inoltre preceduto da un bonifico ordinario con identico IBAN e importo, poi annullato dal cliente. Secondo la banca, il tempo intercorso tra SMS e bonifico consentiva al cliente di verificare l’affidabilità del messaggio, e le dichiarazioni confessorie renderebbero inapplicabile la normativa PSD2.
La motivazione del Collegio
Il Collegio muove dalla qualificazione dell’operazione. Poiché il bonifico è stato eseguito in prima persona dal ricorrente, non ricorre un’operazione non autorizzata ai sensi degli artt. 10 ss. del d.lgs. n. 11/2010, con esclusione della disciplina sugli utilizzi fraudolenti. Tale rilievo, precisa l’Arbitro, non sottrae però la condotta dell’intermediario al vaglio secondo le regole generali del diritto delle obbligazioni, sul versante del corretto adempimento contrattuale, eventualmente integrato dal principio di buona fede.
Richiamate le decisioni dei Collegi di Napoli n. 6488/2023, di Milano n. 8435/23 e di Torino n. 15116/2022, il Collegio fonda la decisione sugli artt. 1375, 1176, comma 2, e 1218 cod. civ., come già ritenuto dal Collegio di Roma n. 2531/2024. Sussistono dunque gli elementi per valutare il diligente adempimento del prestatore di servizi di pagamento e, in parallelo, un concorso di colpa ex art. 1227 cod. civ.
Sul punto decide la precedente pronuncia del Collegio di Roma n. 7343/2024, resa in materia di “operazioni sotto dettatura”, che ha riconosciuto una responsabilità concorrente dell’intermediario quando la frode origini da un SMS spoofed. È pacifico in atti che il ricorrente abbia chiamato il numero riportato sull’SMS civetta. Il Collegio osserva altresì che il messaggio presentava indici di inattendibilità e anomalia, secondo il criterio già espresso dal Collegio di Roma n. 1625/2022, ma appariva verosimilmente trasmesso dallo stesso contatto dal quale il cliente riceve ordinariamente le comunicazioni per autorizzare le operazioni.
Su queste basi l’Arbitro riconosce il concorso di colpa tra le parti in relazione all’operazione disconosciuta e, applicando l’art. 1227 cod. civ., liquida in via equitativa euro 680,00 in favore del ricorrente, in parziale accoglimento. L’intermediario è inoltre tenuto al contributo di euro 200,00 per le spese della procedura e al rimborso di euro 20,00 versato per il ricorso.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1176 c.c. – Diligenza nell'adempimento
- Art. 1227 c.c. – Concorso del fatto colposo del creditore
- Art. 1375 c.c. – Esecuzione di buona fede