Truffa telefonica con carta prepagata: operazione autorizzata e nessun rimborso (ABF Collegio di Bari n. 2307 del 12.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di servizi di pagamento, il rischio di utilizzazione fraudolenta dello strumento ricade in prima battuta sull’intermediario, che può sottrarsi all’obbligo di rimborso solo provando il dolo o la colpa grave dell’utilizzatore. La disciplina di favore per il consumatore opera, però, soltanto quando questi contesti di avere autorizzato l’operazione o quando ne contesti la corretta esecuzione. Se il pagatore impartisce personalmente l’ordine, inserendo la disposizione e tutti i codici di autenticazione, anche seguendo le indicazioni del frodatore senza rendersi conto della natura della transazione (c.d. operazioni “sotto dettatura”), l’operazione è autorizzata e non ricade nel regime dell’art. 10 d.lgs. n. 11/2010. Una responsabilità del prestatore di servizi di pagamento è configurabile solo se dalle evidenze emerge un concreto apporto causale dell’intermediario alla frode.

Il Fatto

Il ricorrente aveva pubblicato un annuncio di vendita su una piattaforma commerciale e aveva ricevuto una proposta di acquisto. Un sedicente operatore del “servizio clienti” lo convinse ad aprire un conto presso l’intermediario, a chiedere il rilascio di una carta prepagata e a installare l’App di pagamento, per ricevere i proventi della vendita. Dopo avere effettuato l’associazione del dispositivo, il ricorrente accreditò € 300,00 per “confermare l’identità della carta” e fu poi indotto a eseguire ulteriori operazioni con la prospettazione di un errore tecnico.

Accortosi della truffa, l’utente contattò l’assistenza per bloccare la transazione e chiese il rimborso, che ottenne in sede di reclamo con esito negativo. Ha quindi adito l’Arbitro per la restituzione dell’importo. L’intermediario ha eccepito l’infondatezza della domanda, sostenendo che la transazione era stata autorizzata dal titolare mediante autenticazione forte (3DS) e invocando la colpa grave dell’utente, indotto dal raggiro con tecnica di phishing classico.

La motivazione del Collegio

Il Collegio individua il perimetro applicativo della tutela nel d.lgs. n. 11/2010, come modificato dal d.lgs. n. 218/2017 in attuazione della direttiva 2015/2366/UE. Muovendo dal combinato disposto degli artt. 7 e 12, comma 4, il Collegio ricorda che il rischio dell’uso fraudolento grava sull’intermediario, salvo prova del dolo o della colpa grave dell’utilizzatore. La disciplina di favore presuppone però che l’utente contesti l’autorizzazione o la corretta esecuzione dell’operazione.

Il punto decisivo è la qualificazione della condotta. Quando l’operazione è compiuta per intero dal pagatore, con inserimento della disposizione e di tutti i codici di autenticazione, la stessa deve considerarsi autorizzata. In questa categoria rientrano anche le operazioni eseguite seguendo le istruzioni del frodatore senza la consapevolezza di disporre una transazione, le c.d. operazioni “sotto dettatura”. In tali ipotesi non è configurabile una responsabilità del prestatore di servizi di pagamento, salvo che dalla documentazione emerga un apporto causale dell’intermediario alla frode.

Il Collegio individua alcuni indici di un simile apporto: la mancata disponibilità del numero verde che impedisca all’utente di verificare la genuinità delle indicazioni; la mancata identificazione del tentativo di frode in corso da parte del dipendente cui il cliente si sia rivolto; il mancato rilievo di indici di frode quando il cliente sia indotto a disporre pagamenti nella convinzione di effettuare accrediti e il blocco lo avrebbe reso consapevole della natura reale dell’operazione.

Nel caso concreto, secondo il Collegio, nessuna di tali circostanze ricorre. Alle ore 10:56:54 del 02/10/2025 il ricorrente ha impartito personalmente l’ordine di pagamento di euro 299,00, senza che sia ravvisabile un apporto causale dell’intermediario alla truffa. Non essendo revocabile in dubbio l’esecuzione personale della transazione, la fattispecie non è sussumibile tra le operazioni non autorizzate ex art. 10 e resta estranea al relativo regime di responsabilità, inquadrandosi tra le operazioni autorizzate ex art. 5, commi 1 e 2. Il Collegio richiama sul punto precedenti dello stesso Collegio di Bari e dei Collegi di Roma e Torino.

Quanto all’autenticazione forte, i tracciati elettronici evidenziano l’accesso all’App sul dispositivo del ricorrente con riconoscimento biometrico e la conferma della notifica push contenente i dettagli dell’operazione. Il pagamento risulta pertanto correttamente autenticato e autorizzato. Il ricorso non è accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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