Improcedibile il ricorso se non si deposita la relata di notifica (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20000 del 19.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2), cod. proc. civ., unitamente al ricorso notificato deve essere depositata, a pena di improcedibilità, copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione. Il ricorso proposto nel termine breve di sessanta giorni è pertanto improcedibile quando il ricorrente, dopo aver dichiarato nel ricorso l’avvenuta notificazione della sentenza, ometta di depositare la relata nel termine. Il vizio è rilevabile d’ufficio e non è sanabile dalla mancata contestazione del controricorrente, né dalla successiva produzione tardiva.
Il Fatto
Il lavoratore ricorrente aveva adito il giudice del lavoro per ottenere il riconoscimento del diritto a percepire l’indennità di assenza dalla residenza e di presenza in servizio in riserva/traghettamento, oltre alle voci variabili di utilizzazione professionale durante il godimento delle ferie, secondo le quantificazioni indicate. La società datrice di lavoro resisteva.
La Corte d’Appello di Torino, in riforma della pronuncia di primo grado, respingeva le domande. Il lavoratore proponeva ricorso per cassazione articolato in tre motivi; la società resisteva con controricorso. Il Consigliere delegato proponeva la definizione anticipata del procedimento, rilevando l’improcedibilità del ricorso per il mancato deposito della relata di notifica della sentenza impugnata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione processuale in via assorbente rispetto ai motivi di merito. L’art. 369, comma 2, n. 2), cod. proc. civ. impone il deposito, unitamente al ricorso notificato, della copia autentica della sentenza impugnata munita della relazione di notificazione. Si tratta di adempimento presidiato dalla sanzione dell’improcedibilità, rilevabile d’ufficio.
La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui il vizio non è sanabile dalla mancata contestazione della controricorrente — Cass. n. 3466 del 2020, con richiamo a Cass. n. 22914 del 2013 — e i precedenti di conforme indirizzo Cass. nn. 12008 e 12046 del 2024.
Il passaggio centrale è affidato alle Sezioni Unite n. 21349 del 2022: la dichiarazione di avvenuta notificazione contenuta nel ricorso attesta un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve e impegna la parte, quale manifestazione di autoresponsabilità, a subire le conseguenze di quanto dichiarato. Sorge così l’onere di depositare copia della sentenza con la relata, senza possibilità di recuperare l’omissione con la produzione tardiva ex art. 372 cod. proc. civ.. Non rilevano né l’errore materiale, né l’eventuale invalidità della notifica, né l’indicazione di un precedente difensore.
Nel solco di questo indirizzo la Corte richiama anche l’ordinanza n. 15832 del 2021, che esclude la correzione della dichiarazione tramite memoria ex art. 380-bis o 378 cod. proc. civ., trattandosi di dichiarazione inemendabile.
Il lavoratore, pur avendo dichiarato nell’intestazione e nelle conclusioni del ricorso che la sentenza era stata notificata il 15.12.2022, non aveva depositato la relata nel termine prescritto. Consumata l’improcedibilità, ogni questione sulla pretesa invalidità della notificazione è preclusa. Il ricorso è dichiarato improcedibile, con condanna alle spese e applicazione dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., oltre all’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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