La stasi stagionale non legittima la CISOA: serve un evento eccezionale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19405 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 8 della legge n. 457/1972, nel disciplinare il trattamento sostitutivo della retribuzione per gli operai agricoli, individua come causale tipica di sospensione le “intemperie stagionali”, nozione che ricomprende una situazione climatica eccezionale, non identificabile con il normale andamento delle stagioni. La clausola generale delle “altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori” non amplia l’ambito della tutela a ogni evento di sospensione, ma include solo ipotesi non predeterminate che esprimano la medesima ratio di eccezionalità della fattispecie tipizzata. Ne consegue che la generica situazione di “abbassamento delle temperature in periodo invernale”, configurando un evento del tutto ordinario, non costituisce legittima causa di integrazione salariale ai sensi della norma citata. La relativa valutazione è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non affetta da anomalie radicali.
Il Fatto
La Corte d’appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado, aveva rigettato la domanda di una cooperativa sociale volta ad accertare il diritto al trattamento sostitutivo della retribuzione ex art. 8 della legge n. 457/1972 per i propri operai agricoli, in relazione al quarto trimestre del 2018 e al primo trimestre del 2019. La società, operante in via prevalente nella manutenzione del verde pubblico e privato, aveva indicato come causale della sospensione dell’attività la stasi stagionale connessa alla stagione invernale e all’abbassamento delle temperature.
La Corte territoriale aveva ritenuto la causale invocata non riferibile al sopraggiungere dell’inverno e, comunque, inidonea a integrare la condizione di legge. La cooperativa ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati con memoria; l’INPS ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha disatteso entrambi i motivi di ricorso, scrutinati congiuntamente. In primo luogo, ha escluso l’esistenza di una “anomalia motivazionale” denunciata ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., rilevando che la sentenza impugnata enuncia in termini chiari il percorso argomentativo posto a fondamento della decisione e non presenta le anomalie radicali che, sole, possono integrare la violazione dell’obbligo di motivazione ex art. 111, sesto comma, Cost., secondo il principio delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014. La dedotta erronea interpretazione della normativa attiene, infatti, al piano della correttezza della motivazione, non a quello della sua esistenza.
Quanto al merito della controversia, la Corte ha ricostruito il quadro normativo. L’art. 8 della legge n. 457/1972 prevede che il trattamento sostitutivo è dovuto agli operai agricoli a tempo indeterminato, con oltre 180 giornate lavorative annue presso la stessa azienda, che siano sospesi temporaneamente dal lavoro “per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori”. Il Collegio ha osservato che la norma codifica una causa di sospensione tassativa – le “intemperie stagionali” – la quale deve essere intesa come situazione climatica eccezionale, e non come il normale andamento delle condizioni meteorologiche tipiche delle diverse stagioni.
La Corte ha poi precisato che la clausola generale delle “altre cause non imputabili” alle parti include ipotesi non predeterminate da un catalogo rigido, ma pur sempre riconducibili alla medesima ratio della fattispecie tipizzata: anche le “altre cause” devono esprimere situazioni eccezionali che sole possono giustificare l’intervento previdenziale. Da tale premessa discende l’esclusione del generico “abbassamento delle temperature in periodo invernale”, il quale costituisce un evento del tutto ordinario, anche per le attività di sistemazione degli spazi verdi. La Corte ha infine ritenuto generica la censura sulla violazione del principio di non contestazione, poiché la sospensione dell’attività era circostanza pacifica in causa, mentre ciò che rimaneva indimostrato era proprio la sussistenza di una valida causa di integrazione salariale diversa dal mero calo termico. Il ricorso è stato quindi rigettato, con compensazione delle spese di lite per la novità della questione e declaratoria dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
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Nota della Redazione
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