Permesso per attesa occupazione: necessaria l’instaurazione di un valido rapporto di lavoro (TAR Abruzzo n. 2 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, disciplinato dall’art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998 come modificato dall’art. 103, comma 4, d.l. n. 34/2020, presuppone l’esistenza “ab origine” di una domanda di emersione valida ed efficace e di un rapporto di lavoro che presenti i requisiti di legge. Detta disposizione limita la sua applicazione al solo caso di “cessazione” del rapporto di lavoro e non contempla l’ipotesi in cui la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro. Ai fini dell’applicazione dell’art. 22, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998, la concessione del permesso per attesa occupazione richiede comunque che un rapporto di lavoro si sia effettivamente instaurato. La consapevolezza del lavoratore circa l’avvenuta revoca del nulla osta, antecedente all’ingresso nel territorio nazionale, esclude la sua buona fede.
Il Fatto
Un cittadino straniero presentava ricorso avverso il decreto con cui l’Amministrazione aveva rigettato l’istanza di nulla osta autorizzativo al rilascio del permesso per attesa occupazione. Il ricorrente chiedeva l’annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento di diniego, deducendo la sussistenza dei presupposti per il rilascio del titolo.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo il ricorso non assistito dal necessario fumus boni juris. L’invocato rilascio del permesso per attesa occupazione risultava precluso dalla inesistenza del rapporto di lavoro e dalla mancanza dei requisiti normativamente richiesti.
La giurisprudenza citata dal Collegio chiarisce che l’art. 103, comma 4, d.l. n. 34/2020 limita l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998 al solo caso di “cessazione” del rapporto di lavoro, non contemplando la possibilità di rilasciare il permesso in esame quando la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro. In tal caso, il possibile rilascio del titolo è correlato all’esistenza di una domanda di emersione valida ed efficacie e di un rapporto di lavoro con i requisiti previsti dall’art. 103 del d.l. n. 34/2020; solo un evento sopravvenuto, indipendente dalla volontà del lavoratore, che comporti la cessazione del rapporto, può dar luogo alla concessione del permesso.
Nella specie, il provvedimento di rigetto della sanatoria – non contestato sul punto – era stato emesso per la mancata dimostrazione della sussistenza dei requisiti di legge in capo al datore di lavoro, circostanza che faceva venir meno “ab origine” i presupposti della regolarizzazione. Il Collegio ha inoltre richiamato il principio per cui, ai fini dell’applicazione dell’art. 22, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998, la possibilità di rilascio del permesso presuppone pur sempre che un rapporto di lavoro si sia instaurato.
Il TAR ha infine escluso la buona fede del ricorrente, il quale era pienamente consapevole dell’avvenuto provvedimento di revoca del nulla osta, notificato al medesimo indirizzo PEC presso cui aveva correttamente recepito la comunicazione del rilascio, avendo fatto ingresso nel territorio italiano solo successivamente a tale revoca. Il Collegio ha pertanto dichiarato l’insussistenza del fumus di fondatezza e compensato le spese della fase cautelare.
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Nota della Redazione
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