Prescrizione del risarcimento per tardiva attuazione delle direttive sui medici specializzandi (Cass. civ. Sez. III n. 20020 del 19.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, sorto in favore di chi ha seguito corsi di specializzazione medica in condizioni tali che, se attuata, ne avrebbe acquisito i diritti, si prescrive nel termine decennale decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370. Le incertezze sulla giurisdizione, sulla natura dell’azione, sul termine prescrizionale e sul legittimato passivo non hanno impedito il decorso della prescrizione, poiché il diritto era immediatamente esercitabile. L’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. è istituto di natura sanzionatoria officiosa, il cui fondamento va ravvisato non nell’art. 24 Cost. ma nell’art. 111 Cost., e la sua applicazione non richiede un automatismo con la soccombenza, essendo sufficiente l’accertamento di mala fede o colpa grave della parte.

Il Fatto

I ricorrenti avevano convenuto davanti al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri indicati, chiedendo la condanna al risarcimento del danno conseguente alla mancata attuazione delle direttive europee in tema di adeguata remunerazione per la frequenza dei corsi di specializzazione medica, con immatricolazione a far tempo dall’anno 1983.

Il Tribunale aveva rigettato le domande per intervenuta prescrizione. La Corte d’appello di Roma ha poi dichiarato l’appello inammissibile ai sensi dell’art. 348-bis cod. proc. civ. e condannato ciascun appellante al pagamento della somma equitativamente determinata ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione, censurando la sentenza di primo grado e la statuizione di condanna; le amministrazioni hanno resistito con controricorso, chiedendo a loro volta la condanna per lite temeraria anche nel giudizio di legittimità.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il primo motivo, con cui si contesta la decorrenza della prescrizione, sostenendosi che essa sarebbe dovuta partire dal 17 maggio 2011, quando sarebbero state elise le incertezze giurisprudenziali di settore. Il motivo è dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., perché si scontra con un orientamento ormai consolidato, qualificato come diritto vivente.

La Corte ribadisce che la prescrizione decennale decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999 (richiamando, tra le altre, Cass. n. 1917 del 2012, Cass. n. 32959 del 2022 e le Sezioni Unite n. 18640 del 2022). Con quella norma il legislatore ha effettuato una aestimatio del danno, sostituendo all’obbligazione risarcitoria un’obbligazione satisfattiva di natura di debito di valuta; da quel momento gli aventi diritto hanno avuto la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato atti di adempimento.

Non rilevano, secondo la Corte, le dedotte incertezze: il diritto era esercitabile immediatamente, senza necessità di previa azione davanti al giudice amministrativo; quanto alla giurisdizione, l’eventuale errore poteva essere emendato con il regolamento di giurisdizione; sulla legittimazione passiva, la Cass., Sez. Un., n. 30649 del 2018 consente di ritenere sanabile la evocazione di un organo diverso. La Corte esclude quindi ogni contrasto con il principio di effettività del diritto europeo e con l’art. 6 CEDU, e rigetta l’istanza di rinvio pregiudiziale ex art. 267 T.F.U.E., mancando un dubbio interpretativo.

Quanto al secondo motivo, relativo alla condanna ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., la Corte ne afferma l’inammissibilità quando la condanna sia debitamente motivata, costituendo l’accertamento della condotta abusiva un apprezzamento di merito insindacabile in legittimità. Il Collegio prende poi posizione sulla diversa lettura espressa da Cass. Sez. I n. 28441 del 2023, non condividendone le conclusioni: il fondamento dell’istituto non è l’art. 24 Cost. ma l’art. 111 Cost., in funzione di tutela della ragionevole durata del processo. La Corte conferma così la condanna nei confronti dei ricorrenti, la cui condotta è stata ritenuta connotata da mala fede o colpa grave, per aver reiterato censure già respinte senza contrastare in modo puntuale i numerosi precedenti conformi.

Nota della Redazione

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