Inammissibili in cassazione le censure sul peso probatorio delle prove atipiche (Cass. civ. Sez. III n. 4128 del 14.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento posto a fondamento degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. opera sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità. La denuncia della violazione di tali regole non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, ma un errore di fatto, censurabile esclusivamente attraverso il paradigma del difetto di motivazione e dunque nei limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.. La violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. integra il vizio di cui all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ. solo quando il giudice disattenda il principio in assenza di deroga normativa, ovvero valuti secondo prudente apprezzamento una prova soggetta a regime diverso. La violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. è deducibile come vizio solo se il giudice dichiari di non osservare la regola, o giudichi su prove non introdotte dalle parti. È riservata al giudice del merito la scelta delle risultanze probatorie ritenute idonee a formare il convincimento, restando insindacabile il peso probatorio attribuito ad alcune prove rispetto ad altre.
Il Fatto
Due coniugi committenti ottengono dal Tribunale la conferma del decreto ingiuntivo per il prezzo di una fornitura di serramenti, ma anche l’accoglimento della domanda riconvenzionale di sostituzione dei prodotti, sul rilievo che la merce installata era di marca diversa da quella oggetto dell’ordinativo. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 2347/2021, riforma la decisione ed esclude che sia stata provata la commissione degli specifici serramenti pretesi.
I coniugi propongono ricorso per cassazione con cinque motivi, deducendo violazione delle regole di valutazione delle prove, travisamento delle risultanze testimoniali assunte in sede penale, contrasto con il giudicato interno formatosi sull’applicazione delle norme del codice del consumo e violazione degli artt. 129 e 130 codice del consumo. Il venditore e i soci resistono con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i motivi per connessione e li dichiara inammissibili. Il percorso argomentativo muove da un principio consolidato: la denuncia della violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può trasformarsi in una rivalutazione dell’incarto processuale. Chi lamenta il modo in cui il giudice del merito ha apprezzato le prove propone, in realtà, un errore di fatto che dev’essere veicolato attraverso il difetto di motivazione, e non attraverso il paradigma della violazione di norme processuali.
Il Collegio richiama i limiti entro cui la violazione delle due norme può integrare un vizio deducibile: l’art. 116 cod. proc. civ. rileva ai sensi dell’art. 360, n. 4, cod. proc. civ. solo se il giudice disattende il prudente apprezzamento in assenza di deroga normativa; l’art. 115 cod. proc. civ. è violato solo se il giudice dichiari espressamente di non osservare la regola, o giudichi su prove non introdotte dalle parti. Al di fuori di queste ipotesi, l’attribuzione di maggior forza di convincimento ad alcune prove piuttosto che ad altre resta insindacabile.
La Corte dà atto che la questione dei limiti di deducibilità del travisamento “in iure” è stata rimessa alle Sezioni Unite con ordinanze del 29 marzo 2023 n. 8895 e del 27 aprile 2023 n. 11111, ma rileva che nella concreta fattispecie il tema non è astrattamente ipotizzabile. Non si discute di risultanze informative prive di connessione con le fonti processuali, né di un’assoluta impossibilità logica di ricavare dagli elementi probatori i contenuti tratti dal giudice. Il ricorso propone, diversamente, un’alternativa lettura delle risultanze, estranea al giudizio di legittimità.
Quanto alle prove atipiche, la Corte territoriale ha valorizzato le deposizioni testimoniali rese nel giudizio penale, i cui profili di attendibilità, in assenza di univoche contraddizioni, sono valutazioni implicite ma proprie del giudice del merito. Il giudice di seconde cure ha accertato che la trattativa era incentrata sul campione concretamente esibito e sul prezzo, tenendo conto della complessiva omogeneità funzionale dei prodotti. Né sussiste alcun giudicato interno sulla violazione degli artt. 129 e 130 codice del consumo, poiché la questione della diversità della merce e quella dell’omogeneità funzionale sono sempre state devolute al giudice del merito.
Il Collegio conclude che tutte le censure mirano in realtà ad avallare un diverso accertamento fattuale, precluso in sede di legittimità. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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