Imposta unica scommesse: bookmaker estero obbligato per le annualità ante 2011 (Cass. civ. Sez. V n. 20160 del 22.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Per le annualità d’imposta antecedenti al 2011 la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme sull’imposta unica su concorsi pronostici e scommesse non giova al bookmaker estero che abbia operato in Italia senza concessione. La pronuncia della Corte costituzionale n. 27 del 2018 colpisce, infatti, la sola soggettività passiva delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, precludendo in radice la traslazione del carico tributario per il passato. Resta ferma, di converso, la soggettività passiva del bookmaker, con o senza concessione, per effetto della combinazione tra l’art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998 e l’art. 1, comma 66, lett. a), della legge n. 220 del 2010, disposizioni uscite indenni dal vaglio di legittimità costituzionale. La solidarietà del bookmaker e del centro di trasmissione dati non integra alcuna discriminazione contraria al diritto dell’Unione.
Il Fatto
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli recuperava nei confronti di una società bookmaker con sede in altro Stato membro, quale obbligato solidale, l’imposta unica sulle scommesse per gli anni 2009 e 2010, già accertata nei confronti del centro di trasmissione dati di cui era titolare la ricevitoria. Il giudice di primo grado accoglieva parzialmente i ricorsi riuniti della società, escludendo solo l’sanzione.
La commissione tributaria regionale rigettava tanto l’appello principale della società quanto quello incidentale dell’Agenzia. Il giudice d’appello riteneva che la sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2018 riguardasse le sole ricevitorie e non anche i bookmaker esteri operanti senza titolo concessorio. La società proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a sette motivi, resistito dall’Agenzia con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo, il quarto, il quinto e il sesto motivo, esaminati congiuntamente perché connessi, sono infondati. La Corte ricostruisce il quadro normativo di riferimento e la sua sottoposizione al vaglio della Corte costituzionale e della Corte di giustizia, richiamando i propri precedenti in materia. I giudici delle leggi hanno riconosciuto l’incertezza interpretativa dell’art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998 per il periodo anteriore alla disposizione interpretativa del 2010.
Su questo presupposto la Corte costituzionale n. 27 del 2018 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme nella sola parte in cui assoggettano all’imposta le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione per le annualità precedenti al 2011. La ragione è decisiva: l’entità delle commissioni era già cristallizzata sulla base del precedente quadro regolatorio, onde non era possibile la traslazione dell’imposta in violazione dell’art. 53 Cost. Per le annualità antecedenti al 2011, dunque, non rispondono le ricevitorie, ma rispondono i bookmaker, con o senza concessione.
La Corte precisa che lo stesso ragionamento non vale per i rapporti successivi al 2011, né per quelli sorti prima ma protrattisi oltre l’entrata in vigore della norma interpretativa: in tali casi le parti potevano rimodulare le commissioni. Quanto al presupposto territoriale, il fatto imponibile consiste nell’organizzazione del gioco e nella raccolta delle scommesse, attività svolte in Italia e documentate dalla consegna della ricevuta: non rileva il luogo di conclusione del contratto. Sul punto la Corte di giustizia, con la sentenza C-788/18, ha escluso discriminazioni tra bookmaker nazionali ed esteri, poiché l’imposta si applica a tutti gli operatori che raccolgono scommesse sul territorio italiano.
Infondati anche il secondo motivo, sull’omessa traduzione dell’atto impositivo, poiché nessuna norma la impone e il contribuente ha comunque dimostrato piena conoscenza dell’atto facendo valere le proprie difese; e il terzo motivo, dichiarato inammissibile perché non riproduce il contenuto dell’avviso di accertamento impugnato. Il settimo motivo è infondato: il tributo non ha natura di imposta sul volume d’affari e può cumularsi con l’IVA ai sensi dell’art. 401 della direttiva 2006/112/CE. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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