Equa riparazione: complessità eccezionale e prova del danno (Cass. civ. Sez. II n. 20340 del 23.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 2, comma 2-bis, legge n. 89/2001, la procedura concorsuale si considera di durata ragionevole se si conclude entro sei anni. Il superamento di tale soglia è ammesso fino a sette anni solo in presenza di circostanze specifiche che rendano la procedura eccezionalmente complessa, quali l’elevato numero dei creditori, la natura dei beni da liquidare, la proliferazione di giudizi connessi o la pluralità di procedure interdipendenti. Non è sufficiente il richiamo generico alla complessità dell’affare. In tema di equa riparazione, il danno non patrimoniale da irragionevole durata si presume, salva prova contraria a carico dell’Amministrazione, senza che possa configurarsi un danno in re ipsa sottratto ad ogni verifica.

Il Fatto

La società ricorrente, ammessa al passivo di una procedura fallimentare iniziata nel 1995 e conclusa nel 2019 con soddisfazione solo parziale del credito, aveva chiesto la liquidazione dell’indennizzo per irragionevole durata del processo ai sensi dell’art. 3 legge n. 89/2001.

Il Consigliere delegato della Corte d’appello aveva rigettato la domanda, ritenendo la complessità della procedura idonea a escludere l’irragionevolezza della durata, pur molto superiore al termine legale. L’opposizione proposta dalla società era stata respinta con decreto, sul duplice rilievo che l’eccezionale complessità giustificava il superamento della soglia di sei anni e che i danni non erano stati provati, non essendo configurabile alcun danno in re ipsa. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i tre motivi, per continuità di argomentazione, e li ritiene tutti fondati. Il primo e il secondo censurano la violazione dell’art. 2 legge n. 89/2001, in relazione all’art. 6, paragrafo 1, CEDU e agli artt. 111 e 117 Cost.: la ricorrente sostiene che il giudice di merito non possa derogare al termine massimo legale in ragione della sola particolare complessità del procedimento.

Il Collegio richiama la soglia dei sei anni prevista dall’art. 2, comma 2-bis, quale termine che deve essere ordinariamente rispettato. Precisa però che, secondo lo standard ricavabile dalle pronunce della Corte EDU, si può tenere conto della particolare complessità della procedura concorsuale per un temperamento di un anno, fino a sette anni. Tale allungamento richiede però una valutazione specifica di circostanze concrete, non un riferimento astratto alla difficoltà dell’affare.

La Corte individua gli indici che possono rendere eccezionalmente complessa la procedura fallimentare: il notevole numero dei creditori, la natura o la situazione giuridica dei beni da liquidare, la proliferazione di giudizi connessi, la pluralità di procedure concorsuali interdipendenti. Sul punto richiama i propri precedenti, tra cui Cass. n. 26289 del 2023, Cass. n. 28498 del 2020, Cass. n. 20508 del 2020, Cass. n. 4017 del 2020, Cass. n. 976 del 2020 e Cass. n. 13275 del 2022.

Quanto al terzo motivo, il Collegio afferma che la presunzione di danno opera in favore del ricorrente. Il legislatore ha disciplinato le presunzioni di insussistenza, che, in quanto previste iuris tantum, devono essere oggetto di un accertamento specifico da eseguire in concreto in relazione allo sviluppo del procedimento. Ne deriva che la Corte d’appello, dilatando oltre il termine ragionevole la durata non indennizzabile e invertendo l’onere della prova sulla sussistenza del danno, non ha correttamente applicato i principi consolidati.

Il ricorso è pertanto accolto, il decreto impugnato è cassato con rinvio alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, perché riesamini la domanda attenendosi ai principi enunciati e regoli anche le spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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