Torre eolica esente da rendita catastale: superata la tesi della mera costruzione (Cass. civ. Sez. V n. 31563 del 03.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della determinazione della rendita catastale di un impianto eolico, la torre di sostegno, benché stabilmente infissa al suolo, è esente dal carico impositivo. Essa non è mero supporto statico, ma componente essenziale ed attiva della macchina per la produzione di energia elettrica, svolgendo anche la funzione di contrasto della forza impressa dal vento sulle pale. La norma imbullonati di cui all’art. 1, comma 21, legge n. 208/2015 non introduce un’esenzione eccezionale, ma il regime ordinariamente applicabile ai beni funzionali allo specifico processo produttivo, che vanno espunti dalla stima diretta. Ne consegue che la torre, priva di autonomia funzionale e di utilità reddituale residua, non concorre alla formazione della rendita.

Il Fatto

La società titolare del diritto di superficie su un’area su cui insiste un parco eolico composto da cinque aerogeneratori e da una cabina elettrica rideterminava con Docfa la rendita degli impianti, tenendo conto delle sole componenti immobiliari ed escludendo dalla stima diretta le componenti impiantistiche, ivi compresa la torre. L’Agenzia delle Entrate rettificava in aumento la rendita, reinserendo la torre tra gli elementi valutati e elevandola a euro 7.470,00.

La società impugnava gli avvisi, deducendo l’incongrua determinazione della rendita e la violazione dei commi 21 e 22 dell’art. 1 della legge n. 208/2015. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, accertando la natura impiantistica delle torri. Sull’appello dell’Ufficio, la Commissione Tributaria Regionale della Calabria accoglieva il gravame, ritenendo soddisfatto l’obbligo motivazionale degli avvisi. La società ricorre per cassazione con sei motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è respinto. La Corte ribadisce che, quando la rendita catastale è attribuita a seguito di procedura DOCFA e la differenza tra rendita proposta e rendita attribuita deriva da una diversa valutazione tecnica del valore economico dei beni, l’obbligo di motivazione è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita. Solo se la discrasia dipende da una diversa valutazione degli elementi di fatto la motivazione deve essere più approfondita. Nel caso concreto l’amministrazione ha indicato i criteri del procedimento indiretto di stima e i prezzari di settore, consultabili e non bisognevoli di allegazione.

La questione nuova, relativa all’omessa allegazione di una delibera di approvazione, è dichiarata inammissibile, perché non trattata nei gradi di merito e non rilevabile d’ufficio.

I motivi dal secondo al sesto sono invece fondati. La Corte distrettuale si è limitata a statuire sulla congruità motivazionale degli avvisi, omettendo di esaminare il merito della controversia. La Corte richiama i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., nonché la lettura costituzionalmente orientata dell’art. 384 c.p.c.: verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, può evitare la cassazione con rinvio e decidere nel merito solo se si tratta di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto.

Nel merito, la Corte afferma il principio consolidato secondo cui la torre eolica, per sua natura, oltre a sostenere rotore e navicella, svolge una funzione di contrasto della forza impressa dal vento sulle pale, integrando una componente essenziale ed attiva della macchina. La torre costituisce parte inscindibile dell’unicum impiantistico dell’aerogeneratore e non è dotata di autonomia funzionale, né di possibilità di utilizzo in processi produttivi differenti. Ciò che rileva è la natura strumentale e funzionale al processo produttivo: la torre avulsa dall’impianto non è suscettibile di alcuna utilizzazione, con conseguente espunzione del suo valore dal calcolo della rendita.

La sentenza è quindi cassata nei limiti dei motivi accolti e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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