Contributi consortili e delibera non impugnata: no sindacato in opposizione (Cass. civ. Sez. I n. 5235 del 28.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi consortili il giudice non può accogliere l’opposizione sul rilievo della non corretta ripartizione dei contributi indicata nella delibera assembleare posta a base dell’ingiunzione, ove quella delibera non sia stata impugnata. La deliberazione consortile di approvazione del rendiconto costituisce, di anno in anno, essa stessa la fonte dell’obbligo di pagamento pro quota del singolo consorziato, sicché la somma dovuta trova base proprio ed essenzialmente nella deliberazione stessa. Il principio, già affermato per i contributi condominiali dalle Sezioni Unite n. 26629-09, ammette il sindacato del giudice dell’opposizione solo a fronte di delibere nulle o a fronte di delibere annullabili, ma in quest’ultimo caso a condizione che l’annullabilità sia stata dedotta in via d’azione con apposita domanda riconvenzionale, non in via di eccezione.
Il Fatto
Un consorzio di urbanizzazione aveva ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti di una società consorziata per il pagamento di contributi consortili. La società si era opposta e il tribunale, revocato il decreto, aveva condannato il consorzio alla restituzione della somma di 133.679,88 EUR.
Il consorzio ha proposto appello, sostenendo l’errata interpretazione degli artt. 19 e 35 dello statuto consortile e la validità delle delibere assembleari del 3-5-2013 e del c.d.a. del 27-6-2013, poste a base dell’ingiunzione. La Corte d’appello di Firenze ha respinto il gravame, ritenendo che il rendiconto consuntivo del 2012 non potesse includere le quote di tutti gli anni precedenti, senza la comprovata approvazione dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi degli esercizi anteriori e dei relativi piani di riparto. Il consorzio ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso. Il motivo denuncia la violazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 19 e 35 dello statuto: il giudice del merito non avrebbe potuto sindacare il contenuto delle delibere, ma avrebbe dovuto prenderne atto, non essendo state impugnate.
La Corte qualifica il consorzio come consorzio di urbanizzazione, figura atipica in cui i connotati delle associazioni non riconosciute si coniugano con un forte profilo di realità. Nell’individuare la disciplina applicabile il giudice deve avere riguardo alla volontà manifestata nello statuto e, in difetto, alla normativa delle associazioni o della comunione. Richiama sul punto Cass. Sez. 6-1 n. 25394-19 e Cass. Sez. 1 n. 18792-21.
Gli oneri consortili divengono esigibili annualmente, sulla base della rendicontazione presentata all’assemblea, e la relativa deliberazione di approvazione costituisce il titolo legittimante la pretesa di pagamento. La Corte precisa che la deliberazione consortile di approvazione del rendiconto è, di anno in anno, essa stessa la fonte dell’obbligo di pagamento pro quota del singolo consorziato: la somma dovuta trova base proprio ed essenzialmente nella deliberazione stessa.
Ne deriva che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione di contributi consortili il giudice deve accogliere l’opposizione quando la delibera di approvazione del riparto abbia perduto efficacia per essere stata annullata in altro giudizio, non essendo richiedibile con il procedimento monitorio il pagamento di una somma derivante da un deliberato sociale posto giudizialmente nel nulla (Cass. Sez. 1 n. 35847-21), così come deve accoglierla se la deliberazione sia validamente e fondatamente impugnata in simultanea.
Per i consorzi di urbanizzazione la riscossione degli oneri replica in certa misura le problematiche dei contributi condominiali (Cass. Sez. 1 n. 24052-04). Le Sezioni Unite n. 26629-09 hanno affermato che nel procedimento di opposizione il giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle delibere, senza sindacarne in via incidentale la validità. Tale principio è stato in parte corretto dalle Sezioni Unite n. 9839-21, che hanno riconosciuto il sindacato a fronte di delibere nulle ovvero annullabili, ma solo se l’annullabilità sia dedotta contestualmente in via d’azione, con apposita domanda riconvenzionale ai sensi dell’art. 1137, secondo comma, cod. civ., non in via di eccezione; l’inammissibilità dell’eccezione è rilevabile d’ufficio.
Nel caso concreto la deliberazione assembleare non risulta mai impugnata, né fu introdotta una corrispondente domanda nel giudizio di merito. La sentenza è quindi cassata con rinvio alla medesima corte d’appello, in diversa composizione, anche per le spese. Le questioni assorbite, riproposte dalla parte controricorrente, restano riproponibili nel giudizio di rinvio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.