Giudizio di rinvio a istruzione chiusa e poteri istruttori d’ufficio del giudice (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20423 del 23.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio, configurato dall’art. 394 cod. proc. civ. come giudizio a istruzione sostanzialmente chiusa, è preclusa alle parti l’acquisizione di nuove prove e la produzione di nuovi documenti, salvo che ricorrano fatti sopravvenuti, esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento o impossibilità di produrli in precedenza per causa di forza maggiore. Tale preclusione non si estende ai poteri istruttori che il giudice del lavoro può esercitare d’ufficio anche in appello ai sensi dell’art. 437 cod. proc. civ., limitatamente ai fatti già allegati o ritualmente acquisiti nella fase antecedente al giudizio di cassazione. La compensazione delle spese per gravi ed eccezionali ragioni, nella formulazione dell’art. 92 cod. proc. civ. applicabile ratione temporis, richiede l’indicazione esplicita in motivazione di circostanze o aspetti concreti della controversia, quali l’obiettiva incertezza sul diritto o la complessità del giudizio.
Il Fatto
La controversia riguarda una lavoratrice che, a seguito di accertamento giudiziale del proprio orario di lavoro, agisce nei confronti del datore di lavoro per il versamento dei contributi previdenziali omessi e, in via subordinata, per la costituzione di una rendita reversibile a carico dell’INPS.
La Corte d’Appello di Roma, decidendo in sede di rinvio, accerta che i contributi versati non erano congruenti con quelli dovuti e che erano ormai prescritti alla data di notifica del ricorso introduttivo. Accoglie pertanto la sola domanda subordinata di costituzione della rendita e compensa integralmente le spese di tutti i gradi. Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione sia la lavoratrice, per censurare la compensazione delle spese, sia il datore di lavoro, con ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina con precedenza il ricorso incidentale del datore di lavoro, che denuncia la mancata dichiarazione di decadenza dell’INPS dal deposito dei documenti prodotti solo in sede di rinvio, essendo rimasto contumace nei gradi di merito.
Il motivo è infondato. La Corte ribadisce che nel giudizio di rinvio è preclusa alle parti l’acquisizione di nuove prove e la produzione di nuovi documenti, salvo le eccezioni previste. Tuttavia, precisa il Collegio, tale preclusione concerne l’attività delle parti e non si estende ai poteri istruttori che il giudice del lavoro può esercitare d’ufficio anche in appello. Tali poteri operano nei limiti dei fatti già allegati o ritualmente acquisiti nella fase antecedente al giudizio di cassazione. Nel caso concreto, la necessità di nuove conclusioni sorgeva dalla stessa sentenza di cassazione, sicché il giudice di rinvio correttamente ha fatto ricorso ai propri poteri officiosi.
Quanto al motivo sul preteso superamento dei limiti della domanda, la Corte lo dichiara inammissibile, rilevando che il giudice di merito ha interpretato la domanda e accertato la retribuzione effettivamente erogata, esercitando un apprezzamento di fatto a sé riservato, senza alcuna violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
Infondato è pure il motivo sulla dedotta omessa pronuncia in ordine all’interesse ad agire. La Corte territoriale ha espressamente valutato l’eccezione e ha riconosciuto l’interesse della lavoratrice alla maggiorazione dei contributi computati su un orario settimanale superiore.
Infine, il ricorso principale che censura la compensazione integrale delle spese è rigettato. Il regime applicabile è quello dell’art. 92 cod. proc. civ. nella formulazione vigente ratione temporis, che richiede l’indicazione esplicita delle gravi ed eccezionali ragioni. La Corte ritiene che la motivazione esista e dia conto della complessità del giudizio e dell’accoglimento solo parziale della domanda. Le stesse ragioni giustificano la declaratoria di irripetibilità delle spese dei gradi in cui l’INPS è rimasto contumace.
Nota della Redazione
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