Accertamento bancario del lavoratore autonomo: presunzione solo sui versamenti (Cass. civ. Sez. 5 n. 2164 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La presunzione legale relativa di maggior reddito desumibile dalle risultanze dei conti bancari, ai sensi dell’art. 32, comma 1, nn. 2 e 7, d.P.R. n. 600/1973, opera in modo differenziato: per il lavoratore autonomo, le operazioni di prelevamento hanno valore presuntivo esclusivamente nei confronti dei titolari di redditi d’impresa, mentre quelle di versamento mantengono valore presuntivo nei confronti di tutti i contribuenti. Il giudice del rinvio è tenuto a un esame specifico della prova contraria offerta dal contribuente, non potendo limitarsi a un generico richiamo alla mancata dimostrazione di circostanze idonee a vincere la presunzione.
Il Fatto
La controversia trae origine da un avviso di accertamento ai fini Iva, Irap ed Irpef emesso nei confronti di un libero professionista, sulla scorta di una verifica della Guardia di Finanza che aveva evidenziato maggiori ricavi per il periodo d’imposta 2008, emersi da documentazione extracontabile e da movimentazioni su conti correnti cointestati o comunque utilizzati dal contribuente. In sede di rinvio dopo una prima cassazione, la CTR della Campania aveva ritenuto non giustificati movimenti bancari per un importo di euro 54.026,00, confermando in parte qua il recupero a tassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato i tre motivi di ricorso proposti dal contribuente avverso la sentenza resa nel giudizio di rinvio. Con il primo motivo, concernente la motivazione apparente, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento delle Sezioni Unite n. 8053 e 8054 del 2014, secondo cui il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è solo quello che attinge il “minimo costituzionale”, ossia la mancanza assoluta o l’apparenza della motivazione, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o la motivazione perplessa. Nel caso di specie, la motivazione della CTR è stata ritenuta sufficiente, essendo emerso l’iter logico seguito dal giudice di merito, che aveva tenuto conto della documentazione offerta dal contribuente.
Con il secondo motivo, la Corte ha invece accolto la doglianza relativa all’omesso esame di un punto decisivo e alla violazione dell’art. 2697 cod. civ. per l’erroneo riparto dell’onere probatorio. La Corte ha rammentato che, in considerazione della sentenza della Corte cost. n. 228 del 2014, la presunzione bancaria opera in modo differenziato: per il lavoratore autonomo, le operazioni di prelevamento hanno valore presuntivo solo per i titolari di redditi d’impresa, mentre i versamenti mantengono efficacia presuntiva per tutti i contribuenti. Ciononostante, il giudice del rinvio non aveva provveduto allo specifico esame della prova contraria offerta dal contribuente, limitandosi ad affermazioni generiche, senza confrontarsi analiticamente con la documentazione prodotta.
Il terzo motivo, concernente la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia, è stato dichiarato assorbito in conseguenza dell’accoglimento del secondo. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, affinché proceda a un nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, provvedendo anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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