Motivazione apparente e perimetro del rendiconto del mandatario (Cass. civ. Sez. III n. 21053 del 27.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La nullità della sentenza per mancanza di motivazione, ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., è ammissibile, quale error in procedendo denunciabile ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in quattro casi: motivazione materialmente assente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, motivazione puramente apparente. La motivazione apparente ricorre anche quando il giudice di merito, pur indicando gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ne omette ogni approfondita disamina logica e giuridica, rendendo impossibile il controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento. L’obbligo del mandatario di rendere conto del proprio operato presuppone la giustificazione delle modalità di esecuzione dell’incarico e impone di verificare preliminarmente il perimetro del mandato e la congruenza tra la pronuncia di primo grado e i motivi di appello.

Il Fatto

Una cedente aveva trasferito la nuda proprietà di una partecipazione societaria al proprio procuratore speciale, con atto del 5.3.2010. Assumendo di non aver mai incassato il corrispettivo, la cedente — e, dopo la sua morte, la nuora che ne aveva raccolto la posizione — agiva per l’annullamento del contratto e, in via subordinata, per la risoluzione, chiedendo altresì il rendimento del conto per affitti non incassati su immobili gestiti dal convenuto.

Il Tribunale rigettava le domande con sentenza parziale e poi con sentenza definitiva. La Corte d’Appello di Milano respingeva il gravame, ritenendo la consegna degli assegni circolari sufficiente a estinguere l’obbligazione e la vicenda del prezzo estranea al rapporto gestorio. La ricorrente propone ricorso per cassazione articolato in tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, con cui si contesta l’effetto liberatorio della mera consegna degli assegni circolari, è dichiarato inammissibile sotto plurimi profili. La ricorrente non ha rispettato il requisito dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., limitandosi a richiamare gli atti di merito senza indicarne la collocazione nei fascicoli.

Nel merito, la Corte richiama le Sezioni Unite n. 26617 del 2007, secondo cui l’estinzione dell’obbligazione con consegna di assegno circolare si verifica quando il creditore acquista concretamente la disponibilità giuridica della somma, restando a carico del debitore il rischio dell’inconvertibilità. La Corte precisa che ciò non equivale a effettivo incasso del titolo: il rischio di inconvertibilità è l’eccezione rispetto alla regola della piena parificazione dell’assegno circolare al contante.

Il motivo è altresì inammissibile ex art. 360-bis cod. proc. civ., poiché non introduce elementi di novità rispetto alla soluzione già praticata, e si risolve nella prospettazione di una questione di mero fatto sull’inadempimento, rimessa al giudice di merito.

I motivi secondo e terzo sono invece fondati. La Corte ricorda che la motivazione apparente integra il vizio previsto dall’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. quando, dietro la parvenza di una giustificazione, non consente di comprendere le ragioni e le basi della decisione. Nella specie, la sentenza d’appello ha escluso l’attinenza dell’attuazione della cessione al rapporto gestorio senza esplicitare il senso dell’affermazione, ricondotta a generiche ragioni di conflittualità.

Poiché l’obbligo del mandatario di rendere conto presuppone la giustificazione delle modalità di esecuzione dell’incarico, il giudice del rinvio dovrà preliminarmente verificare il perimetro della domanda di rendiconto in relazione all’ambito effettivo del mandato e la congruenza tra la pronuncia di primo grado e l’appello.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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