Inammissibile il ricorso per cassazione che non censuri tutte le rationes decidendi della sentenza di appello in tema di note di credito (Cass. civ. Sez. 2 n. 8985 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando la sentenza impugnata sia fondata su diverse rationes decidendi, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, il ricorso per cassazione che non censuri una di esse è inammissibile per esistenza del giudicato sulla ratio non impugnata, piuttosto che per carenza di interesse. In caso di doppia conforme di merito, l’omesso esame di un fatto decisivo è denunciabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. solo se la parte indichi il fatto storico, il dato da cui esso risulti, il come e il quando della discussione processuale e la sua decisività, non essendo sufficiente la mera allegazione di elementi istruttori. In tema di consulenza tecnica contabile ex art. 198 c.p.c., l’acquisizione da parte del consulente d’ufficio di documenti non prodotti dalle parti è possibile anche per la prova di fatti principali, ma richiede il consenso espresso, tacito o per facta concludentia delle parti stesse.
Il Fatto
Il Fallimento di una società citava in giudizio un’azienda ospedaliera per ottenere il pagamento dell’importo di euro 427.980,82 per fatture non pagate. L’azienda, costituitasi, eccepiva la prescrizione decennale e contestava l’ammontare del debito, ridotto a euro 124.217,36. Il Tribunale di Napoli, dopo due ordinanze ex art. 186-ter c.p.c., condannava l’azienda al pagamento di euro 219.044,17.
Sull’impugnazione principale dell’azienda e su quella incidentale del Fallimento, la Corte d’appello di Napoli rigettava entrambi i gravami, ritenendo inammissibile e comunque infondato il motivo concernente la mancata considerazione delle note di credito, per la genericità della doglianza e la tardività della produzione documentale ex art. 345 c.p.c. Avverso tale sentenza l’azienda proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo l’omesso esame di un fatto decisivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente respinto l’eccezione di tardività dell’istanza di decisione, rilevando che il termine di 40 giorni dalla comunicazione della proposta ex art. 380-bis c.p.c., scaduto il 19.4.2025, era slittato al 22.4.2025 in ragione della coincidenza con il sabato e con la festività di Pasquetta, rendendo tempestiva l’istanza depositata in tale data.
Nel merito, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del motivo per un triplice ordine di ragioni. In primo luogo, la ricorrente non aveva censurato tutte le autonome rationes decidendi poste a fondamento della pronuncia impugnata, essendosi limitata a contestare solo il rilievo relativo alla tardività delle note di credito, senza attingere le altre ragioni, tra cui la genericità della doglianza e la necessità del consenso delle parti all’esame documentale da parte del c.t.u.
In secondo luogo, trattandosi di doppia conforme, la Corte ha ritenuto preclusa la doglianza motivazionale ai sensi del quarto comma dell’art. 360 c.p.c., non avendo la ricorrente dedotto che le decisioni di merito si fondassero su differenti ragioni inerenti ai fatti. In terzo luogo, la ricorrente aveva omesso di trascrivere le note di credito e l’estratto conto, violando il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.
La Corte ha infine richiamato i principi in tema di vizio di omesso esame di un fatto decisivo, come riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012, ribadendo che l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio qualora il fatto storico sia stato comunque considerato dal giudice, ancorché la sentenza non dia conto di tutte le risultanze probatorie.
Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese e al pagamento dell’ulteriore somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c., nonché della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c., per la definizione del giudizio in conformità alla proposta del consigliere delegato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.