Locazioni ERP: i vizi della fase monitoria restano assorbiti dall’opposizione (Cass. civ. Sez. III n. 21081 del 27.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell’art. 32 r.d. n. 1165/1938, i vizi propri della fase monitoria e del contenuto dell’ingiunzione restano assorbiti una volta instaurato il giudizio di ordinaria cognizione. Questo ha ad oggetto l’accertamento della morosità e dei relativi effetti risolutivi sul rapporto locativo, con la conseguenza che le doglianze relative alla procedura ingiuntiva divengono irrilevanti. Il ricorso per cassazione che ometta di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, ovvero non indichi in modo specifico gli atti e i documenti su cui si fonda, è inammissibile ai sensi dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ..
Il Fatto
L’Istituto autonomo per le case popolari di Catania ingiungeva all’assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica il rilascio dell’immobile e il pagamento di una somma per canoni locativi scaduti, ai sensi dell’art. 32 r.d. n. 1165/1938. L’assegnatario proponeva opposizione, eccependo l’inefficacia del decreto per tardiva notificazione, il difetto di legittimazione dell’Istituto, l’inesistenza dei requisiti di legge, la prescrizione del credito e, in via subordinata, la rateizzazione dei canoni e la compensazione con le spese di manutenzione straordinaria.
Il Tribunale rigettava l’opposizione e la Corte d’appello confermava integralmente la decisione. L’assegnatario proponeva quindi ricorso per cassazione, articolando cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla distinzione, elaborata dalle Sezioni Unite n. 14956 del 2011 e dalle successive pronunce richiamate (n. 3623/2012, n. 20589/2013, n. 9694/2013, n. 24148/2017), tra la fase antecedente all’assegnazione dell’alloggio, di natura pubblicistica, e la fase successiva, di natura privatistica, nella quale la posizione dell’assegnatario assume consistenza di diritto soggettivo. Da tale inquadramento deriva la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie relative al rapporto locativo.
Il fulcro della decisione è però un altro. Una volta che, a seguito dell’opposizione, si è instaurato un giudizio di ordinaria cognizione vertente sulla fondatezza delle pretese dell’ente locatore, eventuali vizi della fase monitoria e del contenuto dell’ingiunzione sono rimasti assorbiti e sono divenuti irrilevanti. Il thema decidendum si concentra così sulla sussistenza della morosità e sui suoi effetti risolutivi, non sulla regolarità della procedura ingiuntiva, salvo che per le spese.
La Corte ricostruisce la natura dell’art. 32 r.d. n. 1165/1938, chiarendo che non si verte in tema di intimazione di sfratto, bensì di procedimento ingiuntivo adattato alla particolare natura degli Istituti autonomi per case popolari, ai quali è consentito ottenere contestualmente l’ordine di pagamento e, in caso di inottemperanza, quello di sfratto. In tal senso depongono la Corte cost. n. 159 del 1969 e la Corte cost. n. 203 del 2003, che hanno confermato la legittimità di una disciplina processuale differenziata per le locazioni di edilizia residenziale pubblica.
Su questa base i cinque motivi sono dichiarati inammissibili. Il primo, oltre a non riportare integralmente il motivo di gravame e a non chiarire se sia stato mantenuto fino alle conclusioni, omette di farsi carico della motivazione della sentenza impugnata, incorrendo nel principio di cui a Cass. n. 359 del 2005 e a Cass. Sez. Un. n. 7074 del 2017. Il secondo prospetta questione nuova, non trattata nel merito. Il terzo introduce una quaestio facti insindacabile in sede di legittimità, senza indicare gli atti acquisiti, in violazione dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ.. Il quarto e il quinto si limitano a contrapporre una mera asserzione alla motivazione della Corte territoriale, senza confrontarsi con essa e senza specificare i documenti richiamati.
L’inammissibilità di tutti i motivi travolge il ricorso. In difetto di difese della parte intimata non segue condanna alle spese, ma la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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